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L’illegittimità della TARSU di un anno non si estende anche negli anni successivi

La dichiarazione di illegittimità del regolamento sulla TARSU approvato da un Comune con sentenza definitiva passata in giudicato, non si estende in via automatica anche nell’anno successivo se non sia stato autonomamente impugnato dal contribuente, anche se sia affetto dai medesimi motivi di illegittimità rilevati dal giudice amministrativo

La dichiarazione di illegittimità del regolamento sulla TARSU approvato da un Comune con sentenza definitiva passata in giudicato, non si estende in via automatica anche nell’anno successivo se non sia stato autonomamente impugnato dal contribuente, anche se sia affetto dai medesimi motivi di illegittimità rilevati dal giudice amministrativo. Sono queste le conclusioni della Cassazione (sentenza n.7188/2021) che ha confermato l’importo dovuto dal contribuente.

La vicenda

Un contribuente impugnava il ruolo relativo al pagamento della TARSU di un determinato anno, ritenuto illegittimo in quanto il regolamento veniva approvato dalla Giunta comunale, d’altra parte con sentenza definitiva del giudice amministrativo aveva a suo tempo evidenziato l’illegittimità dell’approvazione dell’Organo esecutivo con conseguente nullità del ruolo emesso dal Comune. La Commissione tributaria provinciale dava ragione al contribuente ma, la sentenza di appello, formava la sentenza di primo grado ritenendo l’importo dovuto non rilevando l’illegittimità pregressa del regolamento. Il contribuente ha proposto ricordo in Cassazione, ritenendo l’errore della Commissione di appello, per non aver quest’ultima valorizzato l’intervenuto giudicato amministravo che aveva dichiarato illegittima, per difetto di competenza, l’approvazione del regolamento sul tributo disposto dall’organo esecutivo.

La conferma

La Cassazione precisa in via preliminare come il ricorso del contribuente sia infondato, in quanto l’annullamento disposto dal TAR pur essendo definitivo e pur avendo indubbia efficacia erga omnes in relazione alla annualità da esso considerata, non si estende alle delibere TARSU concernenti le annualità successive (non impugnate), quand’anche meramente riproduttive della delibera annullata. Nel caso di specie, infatti, il ruolo del contribuente si riferisce ad una diversa deliberazione di Giunta comunale, non impugnata e ciò a prescindere dal rapporto contenutistico con la deliberazione precedente. Secondo il giudice di legittimità, la delibera Tarsu annullata in sede amministrativa non costituisce il presupposto delle delibere successive, con la conseguenza che queste ultime non vengono automaticamente travolte dall’annullamento giurisdizionale della prima, potendo venir meno solo all’esito di impugnativa, e di esplicita ed autonoma pronuncia giurisdizionale di annullamento. In altri termini, la ripetitività di contenuto delle delibere Tarsu successive, costituisce pur sempre espressione di una rinnovata ed autonoma volontà provvedimentale generale di conferma, e non rappresenta una conseguenza dipendente e necessitata della delibera annullata. D’altra parte è il legislatore che ha espressamente previsto che le tariffe Tarsu vengano deliberate dal Comune di anno in anno.

Escluso che la delibera successiva possa ritenersi invalida per derivazione dalla delibera antecedente annullata, resta da valutare se l’annullamento della delibera antecedente possa – o addirittura debba – rilevare sul diverso piano della disapplicazione della delibera successiva. L’art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che le «commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente». La norma subordina il potere di disapplicazione dell’atto amministrativo da parte del giudice tributario ad un previo vaglio originario ed autonomo della illegittimità dell’atto. In tale ambio il giudice tributario deve valutare è chiamato a valutare invia autonomo se l’atto è da considerarsi illegittimo senza alcun automatismo di tipo derivato. Pertanto, nel caso di specie il giudice tributario ha considerato che la deliberazione della Giunta comunale non fosse da considerare illegittima, ossia a prescindere da un precedente del giudice amministrativo.

Sulla questione, a dire della Cassazione, non può non essere rilevato come ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), il Consiglio comunale ha competenza alla «istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi». Il successivo l’art. 48, comma 2, definisce invece la competenza residuale della Giunta precisando che «la giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento». Dal combinato disposto delle norme sopra indicate discende che la fissazione delle aliquote tributarie spetta alla Giunta comunale in quanto organo di competenza residuale.

La normativa nazionale non risulta in conflitto con quella regionale, con la conseguenza che deve affermarsi la corretta applicazione da parte del giudice tributario di appello.

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Giorgio Morotti
Avvocato esperto nell'assistenza e nella difesa degli Enti Locali davanti alle Commissioni tributarie, relatore in seminari sulla fiscalità locale.
Andrea Longhi
Funzionario di società a capitale pubblico. Responsabile dell'ufficio rapporti con le autorità.

Leggi descrizione
Giorgio Morotti, Andrea Longhi, 2020, Maggioli Editore
56.00 €


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