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Termini sottoscrizione relazione di fine mandato (art. 4, D.Lgs. n. 149/2011)

Il Servizio di consulenza della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia risponde alla seguente domanda posta da un comune. Il Comune chiede come calcolare la scadenza dei termini per la sottoscrizione, da parte del Sindaco, della relazione di fine mandato, considerato che è stato di recente annunciato lo slittamento delle elezioni amministrative.

Il Servizio di consulenza della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia risponde alla seguente domanda posta da un comune.

Il Comune chiede come calcolare la scadenza dei termini per la sottoscrizione, da parte del Sindaco, della relazione di fine mandato (art. 4, D.Lgs. n. 149/2011), considerato che è stato di recente annunciato lo slittamento delle elezioni amministrative.

Sentiti il Servizio elettorale e Consiglio delle autonomie locali e il Servizio finanza locale di questa Direzione centrale, si esprime quanto segue.

Ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. n. 149/2011, “Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato” (comma 1); “la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato” (comma 2).

Di recente, la Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, nella sentenza 16 febbraio 2021, n. 5, si è pronunciata sulla questione del computo del termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato del Sindaco, affermando che tale termine scade

il sessantesimo giorno antecedente la fine dei 5 anni decorrenti dalla data della prima elezione (art. 51, comma 1, TUEL)[1]: in altre parole, secondo la Corte dei conti, la scadenza del mandato coincide con la fine dei 5 anni del mandato medesimo, dalla proclamazione del Sindaco, che è il dies a quo, rispetto al quale calcolare il sessantesimo giorno antecedente.

Pur prendendo atto dell’avviso espresso dalle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 5/2021, si ritiene di non condividere le conclusioni cui le stesse sono giunte, del resto diverse dagli orientamenti delle Sezioni regionali di controllo della medesima Corte, che hanno invece considerato corretto il calcolo del termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato, di cui all’art. 4, c. 2, D.Lgs. n. 149/2011, andando 60 giorni a ritroso dalla data certa fissata per le future elezioni amministrative[2].

Nell’attuale contesto, in cui, in ragione del permanere di un quadro epidemiologico diffusamente grave anche nell’ambito del Friuli Venezia Giulia, il legislatore regionale[3] è in procinto di posticipare nella sessione autunnale le elezioni degli organi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia il cui mandato scade nel 2021, si rileva che fino alle nuove elezioni gli organi di governo comunali continueranno ad esercitare le proprie funzioni nella pienezza dei loro poteri[4], fatto salvo quanto previsto dall’art. 38, comma 5, TUEL, secondo cui dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali i consigli comunali devono limitarsi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Il mandato di detti organi proseguirà quindi oltre la fine dei 5 anni previsti, andando a scadere il giorno fissato per le nuove elezioni.

Di conseguenza, ai fini dell’individuazione del termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato, si reputa che “il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato”, debba essere conteggiato a ritroso dalla data delle nuove elezioni. In particolare, fino al decreto di indizione dei comizi elettorali, si ritiene opportuno, per esigenze di certezza, prendere in considerazione come dies a quo il primo giorno utile della finestra temporale che verrà all’uopo fissata.

Si fa presente, infine, che la questione del calcolo dei termini per la relazione di fine mandato coinvolge tutti i comuni italiani interessati dalle elezioni amministrative, visto che il DL 5 marzo 2021, n. 25, ha rinviato in autunno le elezioni, a causa dell’epidemia in corso[5].

In proposito, si rende noto che a livello statale è allo studio una norma finalizzata a concedere agli enti un maggiore periodo di tempo per la predisposizione e sottoscrizione della relazione di fine mandato.

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[1] Nell’ordinamento regionale, art. 4, c. 1, L.R. n. 19/2013.

[2] Cfr. Corte dei conti, sez. reg. contr. Veneto, 16 settembre 2014, n. 531, secondo cui la scadenza del mandato elettorale coincide con la data fissata per lo svolgimento delle (nuove) elezioni, e rispetto a tale termine va calcolato a ritroso il sessantesimo giorno antecedente; Corte dei conti, sez. reg. contr. Basilicata, 16 luglio 2015, n. 44; Corte dei conti, sez. reg. contr. Calabria, 4 dicembre 2015, nn. 82 e 83; Corte dei conti, sez. reg. contr. Puglia 30 maggio 2019, n. 59 e 7 giugno 2019, n. 63; Corte dei conti, sez. reg. contr. Toscana, 16 gennaio 2020, n. 7, che argomenta in tal senso dalle considerazioni espresse dalla Corte dei conti, sez. autonomie, delibera 3 maggio 2016 n.15.

[3] Come già stabilito dal Governo per le elezioni che devono svolgersi in ambito nazionale, come si dirà nel prosieguo.

[4] Come già avvenuto per i Comuni il cui mandato amministrativo era in scadenza nel 2020.

[5] Il DL n. 25/2021 (Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021), differisce i termini ordinari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste per il 2021, prevedendo una finestra elettorale fra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021: un tanto, “in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell’evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio” (art. 1, c. 1).


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