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Anche il responsabile dei tributi può rispondere in via penale se nominato datore di lavoro

Il responsabile dei tributi designato dall’Organo esecutivo quale datore di lavoro per la sicurezza, risponde penalmente in caso di violazione delle misure previste dalla legislazione a tutela dei lavoratori a lui assegnati.

Il responsabile dei tributi designato dall’Organo esecutivo quale datore di lavoro per la sicurezza, risponde penalmente in caso di violazione delle misure previste dalla legislazione a tutela dei lavoratori a lui assegnati. Lo ha stabilito la Cassazione penale, nella sentenza n.9343/2021, che non ha considerato valide le giustificazioni del dirigente circa la mancanza delle risorse a lui assegnate e dedicate per gli obblighi imposti dalla normativa.

La vicenda

Gli ispettori del lavoro, dopo il sopralluogo, hanno constato e contestato al responsabile dei tributi una serie di violazioni alle disposizioni normative sulla sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 81/2008. Tali violazioni hanno comportato il rinvio a giudizio del responsabile per i diversi reati previsti in caso di inadempimento alle misure di sicurezza. Tra le varie contestazioni rilevate vi sono quelle relative alla mancanza di misure di sicurezza per la prevenzione degli incendi e per la tutela dell’incolumità dei lavoratori. Inoltre, è stata rilevata la mancata informazione e formazione ai dipendenti sulle misure sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Infine, la contestazione si è estesa alla mancata valutazione dei rischi sui singoli posti di lavoro e, infine, al mancato monitoraggio e controllo degli impianti elettrici. La sentenza di condanna della Corte di appello ha imposta al responsabile del servizio tributi di presentare ricorso in Cassazione. Infatti, tra i motivi evidenziati nel ricorso, vi è la denuncia, a suo dire, dell’errore di valutazione dei giudici di appello, rei di non aver considerato come illegittima la sua nomina quale datore di lavoro, in quanto conferitagli dalla Giunta comunale e non dal Sindaco quale organo di vertice dell’ente locale. A tal fine, è stato evidenziato come la delega ricevuta non sarebbe stata da lui accettata, con la conseguenza che sarebbe venuta meno la sua responsabilità sugli obblighi di sicurezza. La sua qualifica di responsabile amministrativo non gli conferiva quegli autonomi poteri di spesa previsti in materia di prevenzione che, al contrario, avrebbero dovuto essere attribuiti al responsabile tecnico dell’ente, in quanto coordinatore ed organizzatore dei servizi e dotato, a tal riguardo, delle relative risorse finanziare a lui assegnate. Infine, i giudici di appello non avrebbero fatto altro che considerare come veri, senza alcuna verifica nonostante le sue confutazioni, i verbali degli ispettori del lavoro.

Le conferma

Secondo la Cassazione, una cosa è la designazione del datore di lavoro nell’ambito della sicurezza ed altra la delega. Infatti, in caso di designazione la regola che limita la delegabilità di taluni obblighi propri del datore di lavoro non è applicabile alle pubbliche amministrazioni che abbiano proceduto alla individuazione del responsabile ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b) Dlgs. 81/2008 (tra le tante Cass. sez. IV sentenza n. 40491 del 16.11.2010; Cass. sez. IV sentenza n. 22415 del 27 maggio 2015). Non può, inoltre, essere accolta la doglianza sull’incompetenza della Giunta rispetto al Sindaco, in quanto quest’ultimo ne fa parte quale presidente. Avuto riguardo ai poteri autonomi di spesa è la stessa legge che loro attribuisce tale potere, infatti le disposizioni di cui all’art.107 del Tuel prevedono che ai dirigenti sono attribuiti autonomi poteri di spesa, senza necessità che gli stessi siano o meno allocati in specifici capitoli di bilancio.

La condanna deve, tuttavia, da un lato essere riformata per quelle violazioni che riguardano sanzioni amministrative e non reati (verifiche periodiche degli impianti elettrici) e, dall’altro i giudici nella loro decisione non avrebbero dovuto motivare la responsabilità penale del dirigente per relationem, ossia facendo riferimento ai soli verbali degli ispettori, quanto dar conto delle ragioni per cui hanno ritenuto condivisibili le indicazioni contenute negli atti di accertamento ed eventualmente confutare le tesi difensive. Per queste due ultime ragioni la sentenza deve essere annullata per il reato che la legge prevede come sanzione amministrativa e, rinviata al Tribunale, per gli altri reati al fine di dare puntuali motivazioni sull’eventuale colpevolezza del responsabile.


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