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La condizione dell'equilibrio del bilancio per l'assunzione di mutui o altri prestiti per finanziare investimenti

Innanzitutto è opportuno precisare che il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento (Cost. art. 119, comma 6; art. 10, comma 4, L. 24/12/12, n. 243, modificata dalla L. 12/8/16, n. 164).

Innanzitutto è opportuno precisare che il ricorso all’indebitamento da parte dei comuni è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento (Cost. art. 119, comma 6; art. 10, comma 4, L. 24/12/12, n. 243, modificata dalla L. 12/8/16, n. 164).

Le tipologie delle spese di investimento (finanziabili con indebitamento) sono poi individuate dall’art. 3, c.18, della L. 24/12/2003, n. 350, Legge finanziaria 2004 e le fattispecie di indebitamento sono definite dall’art. 3, comma 17, della medesima legge.
Per poter indebitarsi, deve essere approvato il rendiconto dell’esercizio del penultimo anno precedente (art. 203, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e deve essere altresì approvato il bilancio preventivo con le relative previsioni di accensione del prestito (art. 203, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Fermo restando i limiti generali di indebitamento sopraindicati, si fa presente che l’art. 1, c.823, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio per l’anno 2019, ha:

1) abrogato le norme relative al patto di stabilità interno dall’anno 2020;

2) sostituito le norme precedenti con il rispetto di un risultato di competenza non negativo, desunto dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione, previsto dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011.

Il tema dell’equilibrio dei bilanci, quale condizione di indebitamento, fa riferimento anche agli artt. 9 e 10, comma 3, della L. 24/12/12, n. 243.

Il vincolo dei bilanci in equilibrio, quale condizione di indebitamento (N.B.) a livello di singolo Ente, è emerso dalla posizione assunta dalla Corte dei Conti, Sezione autonomie, con la delibera N. 20/SSRRCO/QMIG/2019, del 17/12/19, su istanza del 10 settembre 2019 formulata alla Sezione di controllo per il Trentino.

La questione, in particolare, concerne il quesito se a seguito dell’introduzione dell’art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio statale per il 2019), ai sensi del quale i comuni “si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo”, si possano ritenere rimossi i limiti previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, non solo con riferimento all’utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato ai fini dell’equilibrio di bilancio prescritto dall’art. 9, ma anche con riguardo alle operazioni di indebitamento disciplinate dal successivo art. 10, con conseguente assoggettamento delle operazioni di contrazione di debito unicamente ai limiti di cui ai commi 819 e seg. della legge n. 145 del 2018.

Dopo una disamina della recente evoluzione normativa a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e 101/2018, che di fatto hanno sancito la fine del patto di stabilità interno/saldo di finanza pubblica, la citata delibera n. 20, pur riconoscendo la complessità e le difficoltà operative di applicazione dell’attuale quadro normativo, recita:

– “Gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012)….”;

– “In assenza di intese regionali o patti nazionali che permettano all’ente che intende finanziare un investimento mediante il ricorso al debito di acquisire “spazi finanziari” da altri enti della medesima regione o dallo Stato, l’onere di conseguire il “pareggio” richiesto dall’art. 9 della legge n. 243 del 2012 ricade interamente sul singolo ente territoriale…”.

La citata delibera n. 20 sembra superare quanto indicato nella precedente delibera della medesima Corte n.19/2019 “Linee guida per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle citta’ metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2019-2021 per l’attuazione dell’art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266”, laddove si precisava che [a seguito dell’art. 1, commi da 819 a 830, della L. 145/18 “è stato sancito il superamento delle norme in materia di rispetto del principio di pareggio di bilancio basate sull’articolo 9 della legge n. 243/2012, a favore di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione.”.

Di conseguenza l’equilibrio dei bilanci preventivi e consuntivi diventa un fattore essenziale per due motivi sostanziali:

1) l’equilibrio dei bilanci inteso quale saldo non negativo tra entrate finali e spese finali (ex art. 9, comma 1 e 1 bis, L. 243/12; art. 1, comma 821 della L. 145/18) diviene “presupposto per la legittima contrazione dell’indebitamento”;

2) il vincolo ricade sul singolo ente locale in caso di inerzia di regolamentazione da parte della Regione di appartenenza, che potrebbe, in alternativa, garantire il conseguimento del limite complessivamente in ambito regionale, superando di fatto l’adempimento da parte di ciascun Ente.

Le novità non sono comunque finite poichè il MEF è intervenuto con due circolari.

La prima, circ. MEF n. 5 del 9/3/20 (Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della L. 24/12/12, n. 243) precisa che l’equilibrio dei bilanci dell'”art. 9 della L. 243/12 “deve essere rispettato dall’intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito”. Inoltre la medesima circolare riscontra che il comparto ha raggiunto gli obiettivi per il trienno 2018-2020.

La seconda circ. MEF n.8 del 15/3/21, precisa che “i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito). L’informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011”.

Inoltre, la medesima circolare “ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall’articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2021-2022.”


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