MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Erogazione del salario accessorio in mancanza della costituzione del fondo

Nonostante la chiarezza dei principi contabili, un ente locale assoggettato al controllo dei giudici contabili, ha distribuito alcune risorse decentrate ai dipendenti pur in mancanza della formale costituzione del fondo.

Nonostante la chiarezza dei principi contabili, un ente locale assoggettato al controllo dei giudici contabili, ha distribuito alcune risorse decentrate ai dipendenti pur in mancanza della formale costituzione del fondo, La Corte dei conti della Erogazione del salario accessorio in mancanza della costituzione del fondo Liguria (deliberazione n.25/2021) trattandosi di ente di piccole dimensioni e della irrilevante consistenza del salario accessorio distribuito, ha solo invitato l’ente ad un comportamento improntato al rispetto delle regole contabili.

La vicenda

Nell’anno 2018 è emerso che il Comune soggetto a controllo non ha costituito il fondo delle risorse decentrate, né evidentemente sottoscritto il medesimo fondo nell’anno, ma il responsabile finanziario ha dichiarato di aver distribuito alcune risorse decentrate: a) euro 360,00 a titolo di indennità di rischio; b) euro 2.500,00 a titolo di compenso di specifiche responsabilità previsto dall’art. 17 comma 2 CCNL enti locali 1999; c) euro 430,50 a titolo di indennità di maneggio valori. Tuttavia, pur cosciente dell’errore fatto, ha evidenziato come negli anni successivi sia stato regolarmente costituito e sottoscritto nell’anno di riferimento.

Le indicazioni del Collegio contabile

I giudici contabili liguri, pur prendendo atto favorevolmente della corretta costituzione e sottoscrizione del fondo integrativo negli anni successivi, evidenzia l’irregolarità sul fondo dell’anno 2018, cogliendo l’occasione per illustrare la procedura corretta che andrebbe seguita e in particolare:

Precisa come solo la sottoscrizione del contratto decentrato rappresenta il presupposto per l’erogazione dei trattamenti economici accessori, costituendo il titolo giuridico legittimante il pagamento.

Le disposizioni previste dal d.lgs. 165/01 ed in particolare all’art.2, comma 3, prevedono che “l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi”, disposizione ripresa dal successivo art. 45, che la richiama espressamente anche per la contrattazione integrativa di ente (oggetto di disciplina negli artt. 40 e 40-bis del medesimo decreto).

In merito ai principi contabili, il Collegio richiama il paragrafo 5.2, dell’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 il quale stabilisce che “Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio”.

Conclusioni

Stabiliti i principi per poter l’ente locale distribuire il salario accessorio ai dipendenti, il Collegio contabile ha invitato l’ente locale a procedere, all’avvio dell’esercizio, all’espletamento delle fasi descritte – prodromiche alla corresponsione dei trattamenti accessori – nonché l’Organo di revisione a vigilare sulla corretta costituzione del fondo, espletando le verifiche prescritte dagli artt. 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall’art. 8, comma 6, CCNL Comparto funzioni locali del 21 maggio 2018.


https://www.bilancioecontabilita.it