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Armonizzazione contabile - La rinegoziazione dei mutui e ripiano del disavanzo

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 13/11/2015)

A seguito dell’accertamento straordinario dei residui attivi e passivi, nonché del primo accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, il disavanzo emergente può essere ripianato entro un periodo massimo di trent’anni in quote costanti. La decisione dell’entità del ripiano come ripartizione è demandata al Consiglio Comunale, il quale avrebbe dovuto esprimersi entro 45 giorni dall’approvazione del citata riaccertamento. Un Comune si interroga sulla possibilità e/o ammissibilità di portare in deduzione le economie di spesa derivanti dalla minore quota capitale sui mutui in ammortamento che l’ente ha realizzato a decorrere dall’esercizio 2014 a seguito di rinegoziazione dei mutui.

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