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Determinazione dell’indennità di funzione spettante al sindaco di un Comune nato da una fusione

E’ stato chiesto un parere in merito alla determinazione dell’indennità di funzione dovuta al Sindaco di un comune istituito, a partire dal 1° gennaio 2018, a seguito della fusione tra tre comuni.

Il Ministero dell’Interno risponde alla seguente domanda di un ente locale.

E’ stato chiesto un parere in merito alla determinazione dell’indennità di funzione dovuta al Sindaco di un comune istituito, a partire dal 1° gennaio 2018, a seguito della fusione tra tre comuni.

Al Sindaco spetta un’indennità la cui misura è indicata, in base alla classe demografica di appartenenza dell’ente amministrato, dal decreto del Ministro dell’Interno n. 119/2000, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato- Città ed autonomie locali, secondo quanto stabilito dall’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ciò stante, il quesito verte sulla corretta individuazione della classe demografica di appartenenza del comune, considerato che per gli enti di nuova istituzione, a norma dell’articolo 156 del decreto legislativo n. 267/2000, va preso in considerazione il dato dell’ultima popolazione disponibile anziché quello della popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente a quello in corso.

Al riguardo, con nota prot. 689 del 19/01/2021, si è osservato quanto segue.

Il Testo unico sull’ordinamento degli enti locali frequentemente determina, per diversi fini, una disciplina normativa differenziata per classi demografiche, il cui criterio statistico di riferimento è dettato dall’articolo 156 del T.U.O.E.L.. Tale articolo, che al comma 1 prevede, in via generale, le classi demografiche di riferimento, stabilisce, al comma 2, che “le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all’attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura […] che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica ovvero secondo i dati dell’Uncem per le comunità montane. Per le comunità montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l’ultima popolazione disponibile”.

Con specifico riguardo alla determinazione dell’indennità di funzione degli amministratori locali, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha affermato che “il criterio della “… popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente…” di cui all’art. 156, 2° comma, del decreto legislativo 267/2000 rappresenta la normativa di riferimento per una corretta modalità di rilevazione delle variazioni demografiche degli enti locali, che, secondo quanto previsto dagli scaglioni indicati nel D.M. 4 aprile 2000, n. 119, costituiscono il presupposto per l’adeguamento delle indennità spettanti agli Amministratori” (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, deliberazione n. 7/SEZAUT/2010/QMIG).

Dunque, la giurisprudenza contabile ha inteso rapportare le indennità di funzione ad una popolazione intesa in senso dinamico, rappresentata dai dati di più recente acquisizione – la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente, così come accertata dall’ISTAT- e non ad un dato statico, così come espresso dal censimento (Corte dei Conti Sez. Veneto deliberazione n. 320/2013/PAR; Sez. Campania deliberazione n. 7/2015/PA; Sez. Puglia deliberazione n. 141/2016/PAR; Sez. Piemonte deliberazione n. 94/2018/PAR).

Il sopra illustrato parametro dinamico, come osservato dai giudici contabili, risponde adeguatamente al criterio indicato dal comma 8, lettera b) dell’articolo 82 del T.U.O.E.L. per la fissazione della misura delle indennità da parte del decreto ministeriale: “articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell’ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell’ammontare del bilancio di parte corrente”.

Nel caso che ci occupa, l’ente è stato istituito nel 2018 a seguito di una fusione tra Comuni. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la determinazione delle indennità di funzione degli amministratori locali andrà effettuata prendendo come popolazione di riferimento, ai fini dell’individuazione della classe demografica di appartenenza, quella residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso.

Infatti, l’eccezione indicata dall’articolo 156 per gli enti di nuova istituzione – utilizzo del dato dell’ultima popolazione residente disponibile – trova evidentemente luogo laddove non vi sia un penultimo anno di riferimento per il calcolo della popolazione residente. Non è questo il caso comune in questione, per il quale, ad oggi, troverà applicazione la regola generale dettata dall’articolo 156, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, potendosi ben individuare la popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, come risultante dai dati ISTAT.


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