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Il differimento delle elezioni (d.l. n.25/2021) non cambia la scadenza della relazione di fine mandato

Il provvedimento è stato adottato tenuto conto del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’esigenza di evitare fenomeni di assembramento, nonché di assicurare che le operazioni di voto si svolgano in condizione di sicurezza per la salute dei cittadini, anche in considerazione della campagna vaccinale in corso.

Nella G.U. n. 25 del 05/03/2021 è pubblicato il DL n. 25 del 5/03/2021 recante “Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021”, con il quale le elezioni previste nell’anno in corso si svolgano in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021. Il provvedimento è stato adottato tenuto conto del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’esigenza di evitare fenomeni di assembramento, nonché di assicurare che le operazioni di voto si svolgano in condizione di sicurezza per la salute dei cittadini, anche in considerazione della campagna vaccinale in corso.

La questione che si pone riguarda la possibilità da parte dei Sindaci o Presidenti della Provincia, chiamati al prossimo turno elettorale, di differire o meno anche la data della relazione di fine mandato, in ragione che un eventuale ritardo possa rilevare in termini sanzionatori.

Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, in speciale composizione e in sede giurisdizionale, nella sentenza n.5/2021 hanno precisato che la proroga delle funzioni e non del mandato del Sindaco, non sposta la data quinquennale prevista quale obbligo di redazione della relazione di fine mandato.

La normativa

La relazione di fine mandato è contenuta all’art.4 del d.lgs. n.149/2011 secondo cui:

“2. La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa  deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la  certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette  giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data  di  trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

  1. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
  1. In caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell’ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale e’ ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco e’, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente”.

Il caso

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana ha comminato la sanzione al Sindaco, per il ritardo nella consegna della relazione di fine mandato, giudicando privo di rilevanza il differimento dei termini a causa dell’emergenza epidemiologica. Contro la sanzione il Sindaco ha proposto ricorso davanti alle Sezioni Riunite, in speciale composizione, in sede giurisdizionale. Ha eccepito che la sanzione non potesse estendersi anche al caso di ritardo, avendo la legge previsto solo i casi di mancata redazione o pubblicazione. In subordine ha chiesto di considerare l’errore come scusabile, in ragione del contesto storico-giuridico eccezionale in cui la violazione sarebbe stata commessa.

La Procura ha chiesto, invece, l’inammissibilità del ricorso trattandosi di sanzioni amministrative la cui competenza è del giudice ordinario (tra le tante Sezione Autonomie deliberazione n.15/2015). Nel merito il termine di inoltro della relazione non sarebbe stato, in ogni caso, rispettato sia nell’ipotesi di elezioni (15 luglio) sia in caso di scadenza del termine (22 luglio).

La sentenza

In via principale, la sanzione emanata dalla Sezione territoriale radica la giurisdizione delle Sezioni Riunite, trattandosi di una giurisdizione per “materia”, quindi piena ed esclusiva. In primo luogo, non rileva la sanzione quanto la decisione delle Sezioni di controllo, ossia l’accertamento del corretto adempimento all’obbligo di redazione della relazione di fine mandato. In secondo luogo ha errato il Sindaco nel ritenere che la sanzione non sarebbe estensibile anche all’ipotesi di invio ritardo. Il termine, infatti, indicato dal legislatore è da considerarsi perentorio, essendo rivolto a garantire il consapevole esercizio delle prerogative democratiche da parte dei cittadini. Ha, invece, colto nel segno il Sindaco quando ha evidenziato l’errore scusabile, a causa di una normativa non chiara. Infatti, mentre la legge disciplina il caso della scadenza ordinaria e dello scioglimento anticipato del Consiglio, nulla dice in presenza di proroga del mandato. In quest’ultimo caso, sia la Sezione di controllo sia il Sindaco fanno decorrere il termine di scadenza a ritroso dalla data delle elezioni, ritenendo che la scadenza del mandato coincida con la data delle nuove elezioni. Ma entrambi in questo modo errano nel computo dei termini, non cogliendo la differenza tra la data delle elezioni e la data della scadenza del mandato. Nel caso di specie, ipotesi non contemplata dalla normativa, vi è stata una proroga delle funzioni ma non del mandato. Ne consegue che la sottoscrizione della relazione di fine mandato avrebbe dovuto essere effettuata nel termine ultimo “ordinario” di 60 giorni dalla scadenza del mandato originario. Ora, poiché il sindaco era stato eletto il 14 giugno 2015 e il mandato scaduto il 14 giugno 2020, la relazione avrebbe dovuto essere redatta entro il 14 aprile 2020 (60 giorni dalla scadenza del mandato). Quest’ultimo termine è stato prorogato dal legislatore fino al 15 maggio 2020. In questo quadro legislativo confuso è caduta in errore anche la Sezione regionale di controllo per la Toscana, che ha considerato il termine finale il 22 luglio 2020, ossia l’errore è stato commesso anche da un utente avveduto della legge. Si tratta in questo caso di errore di diritto che rende scusabile la colpa del Sindaco con conseguente annullamento della sanzione.

Conclusioni

Seguendo le indicazioni delle Sezioni Riunite, i Sindaci e i Presidenti di Provincia, dovranno verificare il termine dei 5 anni dalla data della loro elezione. Pertanto in caso di elezioni avvenute in data 05/06/2016 il giorno da prendere in considerazione è quello della proclamazione del giorno successivo, ossia in data 06/06/2016 con scadenza in data 06/06/2016 e con termine ultimo di sottoscrizione non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato (ossia il 06/04/2021). Nel caso di ballottaggio avvenuto il 19/06/2016 la data di sottoscrizione è spostata al 19/04/2021.

Si ricorda come andranno al voto, nella data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021, circa 1.293 comuni, di cui 1.112 appartenenti a regioni a statuto ordinario e 181 a regioni a statuto speciale.


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