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Il Fondo crediti delle entrate da autoliquidazione deve essere calcolato in presenza di residui attivi

Il responsabile finanziario non può addurre il mancato accantonamento sulle entrate da autoliquidazione gestite per cassa se sono presenti residui attivi su tali entrate.

Il responsabile finanziario non può addurre il mancato accantonamento sulle entrate da autoliquidazione gestite per cassa se sono presenti residui attivi su tali entrate. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti del Piemonte (deliberazione n.37/2021) che ha ordinato all’ente locale esaminato il ricalcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità anche per tali entrate, con conseguente rettifica del risultato di amministrazione.

La vicenda

A seguito dell’esame dell’allegato c) al rendiconto relativo alla composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità è risultato che l’importo minimo da accantonare fosse maggiore rispetto a quello dell’accantonamento effettuato. L’ente ha riferito di aver escluso le entrate afferenti al titolo 1, riscosse per autoliquidazione. Il magistrato istruttore ha evidenziato che, in effetti, il principio contabile n. 3.3 di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011, ha indicato che non sono oggetto di svalutazione, oltre ai crediti da altre amministrazioni pubbliche e i crediti assistiti da fidejussione, le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa. Pertanto, a prescindere dal fatto che il citato principio contabile ne disponga l’accertamento per cassa con le modalità ivi riportate, per poterle escludere dal calcolo del FCDE è necessario che effettivamente l’Ente abbia proceduto in tal modo. La presenza di residui risalenti ad annualità pregresse lasciava presumere, al contrario, che l’accertamento non fosse avvenuto col criterio di cassa. L’ente a tal fine ha precisato che l’esclusione ha tenuto conto del fatto che per il Comune l’esazione dell’IMU, della TASI e della TARI per quanto concerne la seconda rata avviene con la scadenza del 16 dicembre, comportando l’effettiva disponibilità degli importi nel corso del gennaio dell’anno successivo. In tal caso non si è ritenuto di inserire l’importo residuo che necessariamente si viene a creare quale credito di dubbia esigibilità e di estendere l’applicabilità del principio contabile.

Le indicazioni del Collegio contabile

Secondo i giudici contabili le motivazioni del Comune, che hanno condotto all’esclusione della quota dell’IMU, della TASI e della TARI, non trova riscontro in alcun principio contabile.

In primo luogo, si sottolinea che il fatto che l’esazione della seconda rata dell’IMU, della TASI e della TARI scada il 16 dicembre non garantisce in alcun modo l’effettivo introito degli importi nel corso del mese di gennaio dell’anno successivo né successivamente, ma ne esclude solo l’incameramento prima di tale data.

In secondo luogo, si ribadisce il citato principio contabile 3.7.5, ai sensi del quale: “[l]e entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto (…)”. Ne consegue che una corretta applicazione del principio de quo avrebbe imposto l’accertamento per cassa dei tributi in autoliquidazione tenendo conto anche delle riscossioni effettuate entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto. Così procedendo nel rendiconto dell’esercizio successivo non sarebbero risultate, per tali entrate, residui di annualità pregresse.

In altri termini, nel caso di specie non può trovare applicazione il richiamato principio contabile né tanto meno se ne può estendere impropriamente l’ambito di applicazione. Per quanto sopra, dunque, non può considerarsi corretta l’esclusione dal calcolo del FCDE della quota di residui riscossa nei primi mesi dell’esercizio successivo, in quanto non conforme alle modalità di determinazione dell’accantonamento disciplinate dal principio contabile 3.3.

Dando applicazione al principio contabile, pertanto, il Comune dovrà inserire, correggendolo, l’importo minimo previsto per il calcolo del Fondo crediti e non quello inferiore indicato dall’ente, con corrispondente peggioramento del risultato di amministrazione per la differenza.


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