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Svincolo accantonamento società partecipata ritornata in bonis

Cosa succede se la società ripiana la precedente perdita rispetto all’accantonamento imposto dalla legge e dai principi della contabilità armonizzata? La risposta è arrivata dalla Corte dei conti della Sicilia.

Cosa succede se la società ripiana la precedente perdita rispetto all’accantonamento imposto dalla legge e dai principi della contabilità armonizzata? La risposta è arrivata dalla Corte dei conti della Sicilia (deliberazione n.25/2021).

La disposizione legislative

La disposizioni del d.lgs. 175/2016 (Testo unico delle società partecipate) prevede nell’ultima parte dell’art.21 che “nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l’importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione”.

Il caso

A seguito della deliberazione dell’assemblea dei soci dovesse deliberare la copertura della perdita con l’utilizzo di riserve, utili portati a nuovo e/o riduzione del capitale sociale, l’importo in precedenza accantonato dovrebbe rendersi disponibile secondo la normativa in proporzione della quota di partecipazione, con la conseguenza che il Comune potrebbe svincolare l’accantonamento. Su questo punto il Comune ha chiesto ai magistrati contabile se lo svincolo possa avvenire prima o dopo l’approvazione del bilancio di previsione.

Le indicazioni del Collegio contabile

La normativa sul testo unico delle società partecipate prevede che, qualora la partecipata presenti un risultato di esercizio negativo, l’ente locale partecipante è tenuto ad accantonare, in un apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell’esercizio successivo, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Pertanto, in merito alla scansione temporale, la norma prevede che, alla conclusione dell’esercizio, l’ente partecipante accantoni risorse nel fondo vincolato nel bilancio di previsione. Il momento successivo, dello svincolo dell’importo accantonato, è subordinato, in base alla prima parte del comma esaminato, alla ricorrenza di un triplice ordine di condizioni: a) l’avvenuto ripiano della perdita da parte della partecipante; b) la dismissione della partecipazione; c) la sottoposizione dell’organismo partecipato ad una procedura di liquidazione.

In merito al ripiano della perdita della partecipata, l’importo è reso disponibile agli enti partecipanti, sempre in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione, nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite subite negli esercizi precedenti.

Dal punto di vista contabile, qualora il bilancio di esercizio di una partecipata si chiuda in perdita, l’ente partecipante, in fase di manovra preventiva, deve accantonare una somma congrua, inserita nella missione “fondi e accantonamenti”, non impegnabile e destinata a confluire, in sede di rendiconto, nell’avanzo accantonato, che potrà poi essere liberato, al verificarsi delle condizioni previste, fra le quali l’avvenuta copertura delle perdite da parte della società.

Le modalità di “liberazione” dell’avanzo accantonato corrispondente alla quota del fondo perdite per le società partecipate sono disciplinate anche dalla richiamata regola generale di cui all’art. 46, comma 3, D.lgs. 118 del 2011, secondo cui il vincolo apposto sui fondi confluiti nella missione “fondi e accantonamenti” può essere rimosso solo quando la spesa potenziale cui è preordinato non può più verificarsi.

La società partecipata può deliberare il ripiano in qualunque periodo dell’esercizio e non vi sono preclusioni di ordine temporale limitanti l’operatività, mentre la liberazione della quota accantonata dal Comune potrà avvenire solo dopo aver accertato l’avvenuta esecuzione delle delibere e la conseguente effettiva copertura delle perdite pregresse.

Pertanto, l’ente è obbligato ad effettuare l’accantonamento in occasione della redazione del preventivo solo dopo la certificazione del risultato negativo, anche prima dell’approvazione del bilancio d’ esercizio della partecipata, pur senza esservi espressamente obbligato dall’art. 21 del D.Lgs. 175 del 2016, ben potrebbe valutare di procedere prudenzialmente ad accantonamenti, se dal monitoraggio sull’andamento della gestione societaria dovessero emergere perdite non ancora certificate. Mentre, in caso di liberazione delle quote accantonate l’operazione presuppone l’esercizio di un adeguato controllo della partecipante sull’evoluzione della situazione contabile della società e che l’esito delle verifiche effettuate abbia escluso la reiterazione di nuovi risultati di esercizio negativi, registrandosi, all’opposto, un’inversione della precedente tendenza.

La revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali - Pacchetto scaricabile

La revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali - Pacchetto scaricabile

I Comuni, ai sensi del D.Lgs n. 175 2016, entro il 31 dicembre di ciascun anno, devono effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute predisponendo, ove necessario, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione attraverso operazioni di cessione/liquidazione; alienazione; aggregazione; contenimento dei costi; fusione/incorporazione.

Non tutti gli enti dispongono di una metodologia integrata per la ricognizione del portafoglio delle partecipazioni detenute e per la successiva redazione del provvedimento di razionalizzazione, ivi incluso, il piano di riassetto.

Il pacchetto online accompagna passo passo il responsabile del servizio finanziario deputato al controllo delle società partecipate, allo svolgimento della revisione periodica ed alla predisposizione dei relativi atti e in particolare:
› eBook (n. 50 pagine circa): il testo spiega analiticamente i passaggi necessari e propedeutici alla ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dall’ente, dalla stesura del provvedimento di razionalizzazione alla relazione tecnica, all’eventuale piano di riassetto;
› fogli di lavoro e modulistica: sono resi disponibili una serie di elaborati già pronti da personalizzare per consentire un’agevole svolgimento delle attività richieste:
1. Mappa del procedimento, per una rapida acquisizione degli elementi essenziali degli adempimenti;
2. Foglio di lavoro per la revisione ordinaria delle partecipazioni, redatto in base alle indicazioni della Corte dei Conti (file excel);
3. Schema di provvedimento di razionalizzazione (file word);
4. Schema di relazione tecnica da allegare al provvedimento di revisione periodica (file word);
5. Schema di deliberazione consiliare di approvazione della revisione periodica (file word).

 

Marco Castellani
Dottore commercialista, revisore e consulente di enti locali.
Fabio Federici
Dottore commercialista, revisore e consulente di enti locali.
Antonio Formantini
Dottore in Economia, funzionario comunale, specialista in gestione contabile dell’ente locale.

Leggi descrizione
Marco Castellani, Fabio Federici, Antonio Formentini, 2020, Maggioli Editore
75.00 €


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