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Tre parametri per l'acconto del fondone Covid per il 2021

di Patrizia Ruffini

Cifre determinate da entrate proprie del 2020, calo Irpef e ristoro per il soggiorno
Cresce l’attesa per l’erogazione dell’acconto del fondone Covid 2021.

L’articolo 1, comma 822 della legge 178/2020 ha previsto ulteriori 500 milioni di euro (di cui 450 per i Comuni e 50 per Province e Città metropolitane) per l’anno 2021, sul fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali introdotto per fronteggiare la caduta delle entrate prodotta dalla crisi pandemica dall’articolo 106 del Dl 34/2020.

Per l’attribuzione di questi contributi sono fissate due scadenze, di carattere ordinatorio. Entro il 28 febbraio era prevista la distribuzione dei primi 220 milioni, di cui 200 a favore dei Comuni e 20 a favore di Province e Città metropolitane.

Il termine non è stato rispettato, ma il calendario non dovrebbe essere lungo. Le entrate saranno assegnate con decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengono conto dei lavori del tavolo istituito in base all’articolo 106, comma 2, del Dl 34/2020.

In merito ai criteri di erogazione, durante il convegno sulle misure della manovra 2021, Ifel ha offerto dettagli utili.

Nel caso specifico dei Comuni, si terrà conto in particolare di tre elementi: l’aggiornamento delle entrate proprie a tutto l’esercizio 2020, una stima di riduzione di gettito dell’addizionale Irpef comunale, che nel 2021 risente di buona parte dei riflessi economici della crisi 2020, e un ristoro specifico delle perdite sul soggiorno.

Per quest’ultima entrata si attende infatti un contributo a parte, sul modello di quanto avvenuto nel 2020 con l’articolo 180 del Dl 34.

Nell’esercizio 2021 gli enti possono intanto utilizzare l’avanzo vincolato generato dalle risorse non utilizzate nel 2020.

Secondo la nota metodologica allegata al riparto a saldo del fondone-bis istituito con il decreto Agosto, le risorse erano eccedenti ai fabbisogni del 2020 per un importo stimato in 570 milioni di euro. Esse sono state comunque già distribuite agli enti, proprio in vista del possibile utilizzo nel 2021. Per facilitare questo impiego, il comma 823 della legge 178/2020 ha esteso alla perdita di gettito 2021 la possibilità di utilizzare l’avanzo, obbligatoriamente vincolato, generato dalle risorse del fondone non utilizzate.

Per gli equilibri del bilancio 2021 gli enti possono quindi avvalersi degli avanzi vincolati, anche presunti, generati nel 2020 e delle “nuove” risorse 2021. Queste risorse possono essere impiegate indifferentemente sia per fronteggiare le minori entrate, sia per finanziare maggiori spese connesse all’emergenza sanitaria in corso.

A seguire, la data più rilevante nel calendario è il 31 maggio, termine perentorio per l’invio della certificazione 2020 da parte di Comuni, Province, Città metropolitane, Unioni di Comuni e Comunità montane. Su questo fronte è attesa la diffusione di un nuovo decreto interministeriale sostitutivo di quello emanato il 3 novembre 2020, n. 212342, per recepire le novità normative introdotte dalla legge di bilancio 2021 ed effettuare le rettifiche necessarie per tener conto delle segnalazioni pervenute dagli enti.

A partire dal mese di marzo 2021, saranno anche resi disponibili sull’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it i dati definitivi per Imu, Addizionale comunale Rc auto e Ipt.

Da ultimo, entro il 30 giugno 2021 sarà erogato il saldo del fondone 2021 (250 milioni per i Comuni e 30 per Province e Città metropolitane) sulla base di criteri e modalità che tengono conto sia dei lavori del tavolo tecnico paritetico sia delle risultanze della certificazione per l’anno 2020.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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