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Utilizzo di quote vincolate. Enti che non hanno approvato il rendiconto o che si trovino in esercizio provvisorio

Il contenuto precettivo del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria inibisce l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione all’ente che sia in ritardo nell'approvazione del proprio rendiconto.

Il contenuto precettivo del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria inibisce l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione all’ente che sia in ritardo nell’approvazione del proprio rendiconto, con la conseguenza che mancherebbero i presupposti di natura giuscontabile per l’eventuale corresponsione anche degli emolumenti arretrati dei contratti collettivi stipulati. Inoltre, gli enti in esercizio provvisorio devono rispettare i ristretti spazi finanziari previsti dalla normativa. Sono queste le indicazioni della Sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei conti (deliberazione n.23/2021) che si è espressa in modo negativo sull’ipotesi del contratto dei dirigenti della Regione Sicilia.

Il ritardo nel rendiconto

Il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, allegato n. 4/2, al paragrafo 9.2.19 prevede che “Gli enti in ritardo nell’approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione […]”. Tale indicazione è valida anche in presenza dell’applicazione dei rinnovi contrattuali. Nel caso di specie, la situazione ha riguardato la Regione Sicilia che non ha ancora approvato il conto consuntivo 2019, per averlo ritirato a seguito delle osservazioni dei giudici contabili.

Gli enti in esercizio provvisorio

Anche nel caso in cui gli enti avessero approvato il conto consuntivo precedente, vi sarebbero altri ostacoli da superare, per l’applicazione delle quote vincolate, in caso di esercizio provvisorio. Nel corso di tale periodo, infatti, l’ordinamento contabile ha indicato in modo chiaro il perimetro entro cui può determinarsi un ente che intende utilizzare le quote vincolate del risultato di amministrazione per il finanziamento di nuove spese. Da un lato, i principi contabili prevedono che le variazioni di bilancio che applicano al bilancio risorse vincolate, possono essere effettuate sulla base di un prospetto di verifica del risultato di amministrazione che tenga conto dei dati di preconsuntivo dell’esercizio precedente approvato dall’Organo esecutivo. Dall’altro, nel corso dell’esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente, è consentito l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. In questi casi l’ente, dopo aver acquisito il parere dell’organo di revisione contabile, può con deliberazione di Giunta deliberare una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente (d.lgs. n. 118/2011, art. 42, commi da 8 a 11). Si ricorda come allegato n. 4/2, al paragrafo 8.11 abbia precisato che “Nel corso dell’esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente, è consentito l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell’organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente”; mentre il paragrafo  9.2.18 ha indicato che “Nelle more dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, ai fini della determinazione della quota del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, gli enti in disavanzo fanno riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all’ art. 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni […]”.

Enti in disavanzo

Precisate le regole e i principi contabili per gli enti che intendano applicare l’avanzo vincolato, la questione si sposta negli enti che versano in uno stato di disavanzo. La recente novella normativa concede agli enti in disavanzo di applicare le quote del risultato di amministrazione ma entro uno stringente spazio finanziario, per la cui determinazione rivestono estrema rilevanza l’entità del risultato di amministrazione registrato nella riga A del relativo prospetto, nonché l’ammontare del FCDE, del FAL e del disavanzo applicato al bilancio di esercizio. Il paragrafo 9.2.15 prevede, infatti, che “L’utilizzo delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo (che presentano un importo negativo della lettera E del prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell’esercizio precedente), è consentito per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A del medesimo prospetto riguardante il risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione” precisando al paragrafo successivo 9.2.16 “Nel caso in cui l’importo della lettera A dell’allegato riguardante il risultato di amministrazione risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e per il fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione”.

Le sopra indicate prescrizioni normative sono, secondo il Collegio contabile, poste a salvaguardia degli equilibri di bilancio e devono, pertanto, essere rispettate.

 


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