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Il Sindaco è legittimato ad impugnare un emendamento del Consiglio che pone un vincolo all’utilizzo del fondo di riserva

Il Sindaco è legittimato ad impugnare l’emendamento, votato dal Consiglio comunale, sulla destinazione del fondo di riserva vincolando le relative future spese nella esclusiva disponibilità del solo Consiglio, di fatto espropriando la competenza dell’Organo esecutivo.

Il Sindaco è legittimato ad impugnare l’emendamento, votato dal Consiglio comunale, sulla destinazione del fondo di riserva vincolando le relative future spese nella esclusiva disponibilità del solo Consiglio, di fatto espropriando la competenza dell’Organo esecutivo. Il TAR per la Sicilia (Ordinanza n.108/2021) ha accolto l’stanza cautelare del Sindaco in quanto non solo non fondata ma, soprattutto, in quanto contenente elementi a prima vista di un pregiudizio grave e irreparabile.

La vicenda

Il Sindaco di un comune ha proposto ricorso contro il Consiglio comunale per aver votato un emendamento sull’utilizzazione e destinazione del fondo di riserva nella sola discrezione del Consiglio comunale, violando in tale modo le prerogative dell’Organo esecutivo di cui il Sindaco riveste il ruolo di Presidente. Infatti, la normativa del Testo unico degli enti locali dispone, all’art.166, comma 2, che “Il fondo e’ utilizzato, con deliberazioni dell’organo esecutivo da comunicare all’organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino  esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli  interventi  di  spesa corrente si rivelino insufficienti”, mentre al successivo comma 2-bis precisa che “La metà della quota minima …  è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all’amministrazione”.

In particolare, nell’emendamento i consiglieri comunali hanno disposto per l’esercizio 2021 una specifica destinazione del fondo di riserva di competenza con attribuzione di risorse alla missione 20, programma 1, titolo 1, vincolata, «a disposizione del Consiglio comunale», «per necessità future di parte corrente».

I motivi dell’Ordinanza

Il Collegio amministrativo di primo grado ha considerato l’emendamento proposto in violazione delle disposizioni legislative e tali da creare un pregiudizio grave e irreparabile e che, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso appare sorretto da sufficienti profili di fondatezza tali da farne ragionevolmente ipotizzare un esito favorevole nel merito.

Nell’ordinanza cautelare di accoglimento, è stato evidenziato come la destinazione vincolata impressa dal Consiglio comunale al fondo di riserva sembra non mostrarsi in linea con le coordinate ordinamentali poiché vincola l’organo esecutivo – ciò che è qui sufficiente a radicarne la legittimazione attiva – in un assetto nel quale quest’ultimo è tenuto soltanto a comunicare all’organo consiliare, nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, le deliberazioni di prelievo dal fondo di riserva. Pertanto, i vincoli imposti dai consiglieri non rientrano nella loro prerogativa finendo, in tal modo per vanificare la funzione stessa del fondo di riserva previsto dal legislatore.

L’istanza cautelare, pertanto, è stata accolta sollecitando, in attesa della definizione nel merito, il Consiglio comunale ad attivare ogni ulteriore attività volta a ricondurre a legge le previsioni di esercizio.


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