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ANCI Risponde. La centrale unica di committenza per i comuni associati

L’ANCI Risponde al seguente quesito posto da un comune.

DOMANDA:

Con la presente per formulare il seguente quesito:

– tre comuni hanno costituito il 01.10.2014 la gestione associata dell’ufficio tecnico “Val D.”

– L’ufficio tecnico associato non è evidentemente un soggetto giuridico autonomo, non avendo pertanto partita iva…

– L’Anac non ha accettato l’accreditamento della Centrale Unica “Val D.” per mancanza di requisiti (per le ragioni sopra indicate – l’ut associato non è un soggetto giuridico autonomo)

Domanda:

1. Come può fare l’ut associato a bandire una gara d’appalto?

2. Può accedere al mercato elettronico (Sintel o Consip) e ritenere così di aver adempiuto ai disposti normativi?

RISPOSTA:

Ai fini di adempiere agli obblighi di centralizzazione previsti dal comma 3 bis dell’art. 33 del codice dei contratti pubblici occorre, nell’ipotesi che si sia optato per l’”accordo consortile” che i comuni interessati abbiano stabilito in via convenzionale (ex art. 30 D.lgs. n. 267/00) di costituire tra di loro una apposita “centrale unica di committenza” e non già un mero “ufficio tecnico” che svolge in modo associato le proprie funzioni; Potranno quindi o stabilire convenzionalmente di istituire un ufficio comune operante come centrale unica di committenza per i comuni associati oppure designare uno di essi come ente capofila per la gestione associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni in base a quanto previsto dal cit. comma 3 bis; Nel primo caso l’ufficio comune rappresenta una mera articolazione organizzativa costituita presso uno degli enti associati e funge quindi da CUC mentre nell’altra ipotesi è lo stesso ente capofila che assumerà tale ruolo; Trattandosi di “ufficio comune” operante come centrale unica di committenza si ritiene che iscrivibile alla Anagrafe unica delle stazioni appaltanti presso l’ANAC sia il Comune presso cui l’ufficio comune è istituito, mentre nell’altro caso sia lo stesso ente capofila che funge da CUC; In ogni caso la struttura organizzativa comune non ha soggettività giuridica autonoma e pertanto ai fini dello svolgimento delle procedure occorre far riferimento a tutti gli elementi identificativi del Comune di riferimento, fermo restando che i singoli comuni aderenti risultano ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione ai fini degli obblighi di iscrizione e comunicazione all’AUSA.


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