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Il Commento - Conflitto, tra giudici contabili e tecnici ministeriali, sulla rimunerativita' delle prestazioni in caso di incarichi elettivi

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 24/11/2015)

Secondo le disposizioni di cui all’art. 5, comma 5 del d.l. 31maggio 2010 n.78, come convertito nella legge 30 luglio 2010, n .122, viene stabilito che “ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta”. A fronte della citata normativa, un Sindaco chiede, ai giudici contabili, se sia possibile erogare compensi a soggetti che rivestono cariche elettive, nel caso in cui svolgano incarichi professionali per prestazioni di servizio attinenti l’ingegneria e l’architettura per conto di enti della pubblica amministrazione.
La risposta al quesito è fornita dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, nella deliberazione n.149 depositata in data 18 novembre 2015.

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