MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Niente danno erariale se l’ente locale remunera gli amministratori di una farmacia comunale

L’oggetto del rinvio della Procura contabile ha riguardato il compensi corrisposti al componente del Consiglio di amministrazione di una Farmacia (ente strumentale dell’ente locale ai sensi dell’art. 114 T.U.E.L.), per violazione della disposizioni di gratuità previste dall’art. 6 comma 2 d.l. n. 782010.

L’oggetto del rinvio della Procura contabile ha riguardato il compensi corrisposti al componente del Consiglio di amministrazione di una Azienda speciale Farmacia (ente strumentale dell’ente locale ai sensi dell’art. 114 T.U.E.L.), per violazione della disposizioni di gratuità previste dall’art. 6 comma 2 d.l. n. 78\2010. Per il Collegio contabile della Lombardia (sentenza n.250/2020), che ha aderito alle indicazioni della Sezione delle Autonomie (deliberazione n.9/2018), ha dichiarato non illegittimi i compensi, mentre ha condannato al danno erariale gli amministratori comunali per aver disposto la liquidazione delle indennità di fine mandato.

La vicenda

A seguito della segnalazione di un possibile danno erariale inviata da un Segretario comunale alla Procura contabile, quest’ultima in ragione della liquidazione delle indennità di carica e di fine mandato agli amministratori di una Azione speciale Farmacia comunale, rinviando per danno erariale il Presidente e il direttore generale dell’Azienda per aver disposto ed accettato la liquidazione indebita. Ciò sarebbe avvenuto, infatti, a  dire del PM contabile, in violazione della disposizioni di cui all’art.6, comma 2, del d.l. n.78/2010 secondo cui la partecipazione ad organi collegiali, anche di amministrazione, di enti che comunque ricevevano contributi a carico delle finanze pubbliche era onorifica e poteva dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente, nonché ad un gettone di presenza non superiore a 30 euro per seduta giornaliera. Va precisato, tuttavia, come il Consiglio comunale, a seguito del parere ottenuto dalla Sezione regionale di controllo circa la non debenza di tali emolumenti, aveva deliberato di recuperare gli emolumenti già corrisposti e di interromperne l’erogazione per il futuro, disponendo, altresì, che l’Azienda speciale farmacia modificasse in parte qua lo Statuto. In merito alla indennità di fine mandato, veniva precisato come tale voce retributiva non risultava previsto per Statuto dell’ente, né deliberato mediante alcun atto formale del Consiglio comunale, unico organo competente in materia a termini di Statuto.

A propria difesa i convenuti hanno, invece, evidenziato la legittimità della liquidazione in ragione della insussistenza di contribuzioni pubbliche verso l’Azienda speciale.

Le indicazioni del Collegio contabile

E’m stato, in via principale, rilevato come lo Statuto dell’Azienda Speciale da un lato prevedeva espressamente la corresponsione dell’indennità di carica ai membri del C.d.A e, dall’altro, rinviava per il quantum ad apposita delibera del Consiglio Comunale. Nel caso di specie gli amministratori succedutisi nel tempo, nonché il Direttore Generale si sono attenuti a quanto stabilito dallo Statuto all’epoca vigente e alle deliberazioni del Consiglio Comunale, ponendo in essere un’attività esecutiva delle disposizioni normative e amministrative. In altri termini, secondo il Collegio contabile, non è possibile incolpare l’Amministratore Delegato e il Direttore Generale dell’ASF, che hanno erogato gli emolumenti, e i membri del C.d.A., che li hanno percepiti. Va, inoltre, rilevato come l’interpretazione dell’art. 6 comma 2 del d.l. 78/2010 Non era chiaro, infatti, cosa si intendesse con enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, e in particolare se nel concetto di “contributo a carico delle finanze pubbliche” rientrasse anche il fondo di dotazione dell’ente. non era pacifica, con riferimento alla sua sfera di applicazione, al momento dell’entrata in vigore della norma, e che tutt’ora si registrano oscillazioni interpretative. Solo a seguito di pronunce altalenanti delle Sezioni di controllo, la Sezione delle Autonomie (deliberazione n.9/2019) addiveniva alla interpretazione secondo la quale deve essere esclusa che la presenza del fondo di dotazione fosse da sola sufficiente a ricomprendere le aziende speciali nel perimetro applicativo dell’art. 6 comma 2 d.l. n. 78\2010. In altri termini, il solo conferimento del fondo di dotazione non può giustificare la gratuità delle cariche ai sensi dell’art. 6 comma 2, neppure se l’ente locale avesse disposto un contributo pubblico straordinario e non ricorrente. Nel caso di specie, pertanto, vanno assolti i convenuti per mancanza dell’elemento oggettivo dell’illecito.

Al tra questione, tuttavia, riguarda l’erogazione dell’indennità di fine mandato, non essendo la medesima prevista dallo Statuto dell’ente, né il Consiglio Comunale, unico organo competente in materia. Sulla liquidazione di queste somme, correttamente la Procura ha citato i convenuti, in quanto non può essere concepibile che le massime cariche dell’ente non si siano rese conto della palese illegittimità di un’erogazione non prevista né dallo Statuto né da delibere comunali, dunque priva di qualsivoglia base normativa, con la conseguenza di accertamento del danno erariale per le somme illecitamente versate agli amministratori.

In conclusione i convenuti devono essere assolti per i compensi liquidati per le cariche rivestite, ma condannati per il danno erariale pari alle indennità di fine servizio liquidate in assenza di indicazioni da parte del Consiglio comunale.

 

La revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali - Pacchetto scaricabile

La revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali - Pacchetto scaricabile

I Comuni, ai sensi del D.Lgs n. 175 2016, entro il 31 dicembre di ciascun anno, devono effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute predisponendo, ove necessario, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione attraverso operazioni di cessione/liquidazione; alienazione; aggregazione; contenimento dei costi; fusione/incorporazione.

Non tutti gli enti dispongono di una metodologia integrata per la ricognizione del portafoglio delle partecipazioni detenute e per la successiva redazione del provvedimento di razionalizzazione, ivi incluso, il piano di riassetto.

Il pacchetto online accompagna passo passo il responsabile del servizio finanziario deputato al controllo delle società partecipate, allo svolgimento della revisione periodica ed alla predisposizione dei relativi atti e in particolare:
› eBook (n. 50 pagine circa): il testo spiega analiticamente i passaggi necessari e propedeutici alla ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dall’ente, dalla stesura del provvedimento di razionalizzazione alla relazione tecnica, all’eventuale piano di riassetto;
› fogli di lavoro e modulistica: sono resi disponibili una serie di elaborati già pronti da personalizzare per consentire un’agevole svolgimento delle attività richieste:
1. Mappa del procedimento, per una rapida acquisizione degli elementi essenziali degli adempimenti;
2. Foglio di lavoro per la revisione ordinaria delle partecipazioni, redatto in base alle indicazioni della Corte dei Conti (file excel);
3. Schema di provvedimento di razionalizzazione (file word);
4. Schema di relazione tecnica da allegare al provvedimento di revisione periodica (file word);
5. Schema di deliberazione consiliare di approvazione della revisione periodica (file word).

 

Marco Castellani
Dottore commercialista, revisore e consulente di enti locali.
Fabio Federici
Dottore commercialista, revisore e consulente di enti locali.
Antonio Formantini
Dottore in Economia, funzionario comunale, specialista in gestione contabile dell’ente locale.

Leggi descrizione
Marco Castellani, Fabio Federici, Antonio Formentini, 2020, Maggioli Editore
75.00 €

 


https://www.bilancioecontabilita.it