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Armonizzazione contabile - Deferimento alle Sezione Autonomie di una serie di quesiti in tema di corretta applicazione dei nuovi principi contabili

di V. Giannotti (www.bilancioecontabilita.it 2/12/2015)

I giudici siciliani, a fronte di una serie di quesiti posti da un comune sulla corretta applicazione dei nuovi principi contabili della competenza finanziaria potenziata, deferiscono le questioni alla sezione delle autonomie, anche se uno di questi è stato già dalla stessa risolto. I questi posti sono i seguenti, stralciando quello relativo alla particolare situazione delle legislazione siciliana:

  1. possibilità per un comune, durante l’esercizio provvisorio 2015, di fare applicazione dell’art. 187, comma 3-quinquies del Tuel, che consente di apportare, con delibera di Giunta comunale, una variazione per applicare al bilancio la quota di avanzo vincolato determinata in corrispondenza di stanziamenti dell’esercizio precedente, corrispondenti a entrate vincolate accertate e non impiegate;
  2. si chiede di conoscere se tra gli incassi vincolati siano comprese anche le riscossioni di somme che non hanno una specifica destinazione, pur essendo destinate a spese di investimento;
  3. si chiese altresì di conoscere quale sia l’organo comunale competente ad attribuire a entrate libere o destinate uno specifico vincolo di destinazione e se a tal fine sia sufficiente l’approvazione del bilancio oppure occorra una esplicita attribuzione di una finalizzazione;
  4. come vada inteso il par. 9.3 del principio contabile applicato, secondo cui “non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento staordinario”;
  5. come debbano essere trattati gli “impegni impropri” e le prenotazioni di impegno al 31 dicembre 2014, qualora dopo il 1° gennaio 2015 e prima del riaccertamento straordinario risulta perfezionata l’obbligazione giuridica e, dunque, sussiste il presupposto perché vengano conservati in contabilità;
  6. se l’accantonamento per le passività potenziali, a fronte di contenzioso pendente, debba essere effettuato sull’avanzo di amministrazione rideterminato oppure se debba essere iscritto tra gli stanziamenti in bilancio.

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