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La Funzione Pubblica cambia orientamento sugli incarichi conferiti a lavoratori autonomi in quiescenza

E’ stato pubblicato il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica sulla compatibilità di un incarico di Presidente di una PA con quella di lavoratore autonomo in quiescenza.

E’ stato pubblicato il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica (prot. 81269 del 18/12/2020) sulla compatibilità di un incarico di Presidente di una PA con quella di lavoratore autonomo in quiescenza.

Le precedenti indicazioni

I funzionari ministeriali non negano come, in due precedenti circolari (Circolare n. 6 del 2014 e Circolare n. 4 del 2015), si fosse dell’opinione che il divieto di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza dovesse essere riferito a lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati) con esclusione della categoria dei lavoratori autonomi. La diposizione legislativa, di cui dell’art 17, comma 3 della l. n. 124 del 2015, ha disposto che “È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell’ambito della propria autonomia.”

L’orientamento dei giudici contabili

A tale orientamento originario, tuttavia, si è contrapposto un orientamento consolidato dei giudici contabili (tra le tante Corte dei conti Lombardia Sez. contr n. 425/2019, n. 180/2018, n. 148/2017, Sez. Piemonte n. 66/2018, Sezione Puglia n. 193/2014) secondo cui la definizione di lavoratori usata dal legislatore è diversa da quella dei dipendenti, dovendo essere interpretata nel senso da ricomprendere nel termine “tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi, a prescindere dall’attività lavorativa svolta prima di essere collocati in quiescenza, in coerenza, peraltro, con la ratio della disposizione di conseguire risparmi di spesa”.

Il cambio di orientamento

Nel rispondere alla domanda, la Funzione Pubblica si adegua alle indicazioni dei giudici contabili, ritenendo che, le previsioni di cui all’art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, si debbano applicare anche ai professionisti collocati in quiescenza presso enti privati di previdenza obbligatoria – non si ravvisano elementi ostativi all’ipotesi che a tali soggetti siano attribuiti incarichi di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali, o cariche in organi di governo, ferma restando la gratuità.


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