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Il giudice contabile può sindacare le decisioni

di Francesco Rubera

È nella potestà della Corte dei conti il sindacato sulle scelte amministrative, per la valutazione di compatibilità con i fini e gli interessi pubblici dell’ente. Tali scelte debbono essere ispirate a criteri di efficacia ed economicità ai sensi della legge 241 del 1990. Si tratta di un controllo di legittimità dell’azione amministrativa che rientra nella giurisdizione contabile e consente, in fase giurisdizionale, di verificare la ragionevolezza sulle scelte della pubblica amministrazione, al fine di evitare scelte contrarie ai fini istituzionali dell’Ente, che siano non arbitrarie, ma proporzionali e ponderate alla logicità della decisione amministrativa rispetto all’obiettivo da raggiungere. Il principio è richiamato nell’ordinanza della Cassazione a sezioni unite del 20 ottobre 2020, n 22811.
La vicenda è stata oggetto di pronuncia della sezione giurisdizionale toscana della Corte dei conti con sentenza di aprile 2016, che ha condannato il soprintendente per il polo museale fiorentino al risarcimento del danno erariale per 170994,40 euro. Si tratta di danno conseguente all’affidamento irregolare degli spettacoli teatrali affidati ad una associazione culturale, all’interno del polo museale, a titolo gratuito, senza che l’assegnazione della concessione fosse preceduta da una valutazione dei presupposti di legge che consentono la gratuità delle prestazioni. Pertanto, la mancata riscossione dei canoni di concessione ha comportato la violazione della disciplina sulle esenzioni per l’uso di immobili appartenenti ai beni culturali, arrecando un danno all’erario da mancata riscossione e valorizzazione del bene. Ha ricorso per Cassazione la soprintendente, sostenendo un eccesso di potere del giudice contabile, atteso che l’apporto di valorizzazione del bene culturale sarebbe insito nel contenuto stesso delle iniziative autorizzate. A parere del ricorrente si tratta di una valutazione di natura prettamente tecnico – discrezionale che, diversamente da quanto statuito dalla Corte dei conti, spetta al soggetto istituzionalmente preposto alla cura del patrimonio culturale, cioè il sopraintendente, evidenziandosi in caso contrario, un eccesso di potere giurisdizionale del giudice contabile su materia di attribuzione valutativa discrezionale della pubblica amministrazione, con evidente conflitto di giurisdizione.
La ricorrente ha sostenuto che il sindacato nel merito di scelte amministrative compiute dalla soprintendente per la promozione della cultura e valorizzazione del luogo non può essere assoggettato al controllo giurisdizionale, essendo scelta prettamente discrezionale che coinvolge la sfera di controllo insindacabile della P.a. E invero, il conflitto di giurisdizione è stato risolto in maniera sfavorevole alla ricorrente. Secondo la Cass. sezioni unite, l’eccesso di potere per motivi che incidono sulla illegittima invasione della giurisdizione in materia di esercizio discrezionale del potere amministrativo è riferibile solo alle ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, ossia quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata alla discrezionalità amministrativa in maniera esclusiva. Si tratta di un principio affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n 6 del 2018 che si esterna nelle ipotesi c.d. di «invasione o sconfi namento», affermando la giurisdizione, non dovuta, ovvero, in caso contrario, alle ipotesi di «arretramento», negando la giurisdizione invece dovuta. In particolare, l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile non è assoluta, ma al contrario, essa comporta che il giudice contabile verifi chi la compatibilità delle scelte amministrative con i fi ni pubblici istituzionali dell’ente. Tali scelte devono ispirarsi a criteri di economicità ed effi cacia, come peraltro statuito dalla medesima Corte di cassazione sez. unite in precedenti pronunce (10 marzo 2014, n 5490; 6 marzo 2020, n 6462).
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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