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Anticipazione continua di tesoreria e FCDE non dettagliato bloccano la spesa non obbligatoria

Il Collegio contabile lombardo a fronte del continuo ricorso da parte di un ente locale alle anticipazioni di tesoreria, ha evidenziato come le medesime aprissero al dubbio che si trattasse di una vera e propria forma di indebitamento per garantire la provvista monetaria per il pagamento di spese correnti e di funzionamento.

Tra le varie richieste ad un comune la Corte dei conti della Lombardia (deliberazione n.181/2020) ha chiesto la situazione della cassa di un ente locale, certificata dal tesoriere, con l’indicazione dei fondi vincolati e il dettaglio della tipologia ed entità dei vincoli, nonché delle vicende giustificative degli stessi, insieme con i provvedimenti del responsabile del servizio finanziario di determinazione della cassa vincolata nei vari anni. Oltre alla mancata esplicitazione del dettaglio del calcolo del FCDE il reiterato ricorso alle anticipazioni di tesoreria e della loro incompleta restituzione in uno degli esercizi finanziari verificati, i magistrati hanno sanzionato il comune disponendo il blocco della spesa non obbligatoria dell’ente locale.

Le anticipazioni di tesoreria

Il Collegio contabile lombardo a fronte del continuo ricorso da parte di un ente locale alle anticipazioni di tesoreria (per la durata di circa 5 anni), ha evidenziato come le medesime aprissero al dubbio che si trattasse di una vera e propria forma di indebitamento per garantire la provvista monetaria per il pagamento di spese correnti e di funzionamento. Militano a favore di questa considerazione anche il dato che emerge dall’indicatore di tempestività dei pagamenti che risulta in costante crescita, passato da 93,87 giorni nel 2019 a 95,67 nel primo semestre per aumentare a 101,32 e 128,69 nei successivi trimestri del 2020, in corrispondenza della cessazione del ricorso all’anticipazione di tesoreria. Infatti, nella memoria illustrativa depositata in vista dell’adunanza pubblica il comune aveva dichiarato che «Dal mese di aprile 2020 non viene di fatto utilizzata l’anticipazione di tesoreria, grazie all’impostazione dell’Ente verso la sana gestione finanziaria e la razionalizzazione delle spese». È invece evidente la correlazione tra la dilatazione dei tempi dei pagamenti e la limitazione del ricorso all’anticipazione di tesoreria, ciò che induce a ritenere che fino al passato più recente il comune abbia fatto della stessa un utilizzo improprio, e che tale utilizzo abbia assunto caratteri strutturali nella gestione della liquidità. Altra criticità è rappresentata dalla dichiarazione di assenza di cassa vincolata dichiarata dal comune in tutto l’interno periodo del quinquennio esaminato. Oltre alla dimostrazione della consistenza del fondo cassa, peraltro certificata dal comune e non anche dal tesoriere come pure richiesto, nella relazione è stato riportato l’elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili non pagati aggiornato alla data della risposta. In merito al programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione di impegni di spesa per obbligazioni non ancora liquidate che verranno a scadenza entro la fine dell’esercizio 2020, il comune ha indicato i flussi di cassa attesi per i relativi pagamenti. Precisa il Collegio contabile che qualora il programma dei pagamenti sia correlato ai flussi di cassa in entrata stimabili al 31 dicembre 2020, è un’affermazione ovvia e preoccupante al tempo stesso, perché pare suggerire non una reale programmazione dei pagamenti, bensì una gestione sulla scorta della giacenza di cassa volta per volta disponibile. L’articolo 183, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per contro, al fine di evitare ritardi nei pagamenti, impone al responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di cassa.

La sanzione

Al fine di evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio, alla luce in particolare alla gestione della liquidità e alla corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e del risultato di amministrazione, fino a quando non sia fornita analitica, documentata e motivata dimostrazione di congruità del FCDE, secondo il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 4/2 – Esempio n. 5, s’impone la conferma del blocco della spesa non obbligatoria previsto dall’articolo 148-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


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