MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Occhio ai debiti fuori bilancio

di Vincenzo Giannotti

La Suprema corte ha ritenuto sussistente il dolo generico e confermato la condanna
Il responsabile fi nanziario rischia il falso ideologico
In sede di approvazione del bilancio di previsione spetta al responsabile finanziario, nella propria relazione tecnica, certificare l’esistenza o meno di debiti fuori bilancio. La certificazione dell’assenza di debiti fuori bilancio, a fronte invece di debiti esistenti a quella data, è stata considerata suffi ciente, per la configurazione del dolo generico previsto per il reato di falsità ideologica. La Cassazione penale (sentenza n.37517/2020) ha confermato la condanna, di un responsabile fi nanziario di un Comune, del delitto di falsità ideologica di cui all’art. 479 c.p., per aver certifi cato falsamente l’inesistenza di debiti fuori bilancio pur in presenza di due sentenze esecutive e di una parcella di un legale non menzionate nella relazione tecnica al bilancio di previsione. La vicenda. Un responsabile finanziario di un comune è stato condannato, sia dal Tribunale di primo grado sia in sede di appello, per falso ideologico. Secondo i giudici, infatti, il responsabile del servizio finanziario ha attestato falsamente, nella relazione tecnica al bilancio di previsione, l’inesistenza di debiti fuori bilancio, la non emersione di alcun disavanzo della gestione corrente, né che tale disavanzo potesse apparire prevedibile. In realtà, è emersa l’esistenza di debiti fuori bilancio derivanti da due sentenze e dalla parcella di un legale. Il responsabile finanziario ha proposto ricorso in Cassazione, evidenziando come la mancata verifica preventiva di debiti fuori bilancio, per poter integrare il delitto di falsità ideologica, avrebbe dovuto richiedere il dolo specifico che non è stato minimamente dimostrato. L’emersione di tali debiti, infatti, è emersa solo in presenza della verifi ca della Corte dei conti, ossia a distanza di due anni dai fatti contestati. Il responsabile, inoltre, si duole del fatto che i giudici di appello non hanno considerato che il medesimo non avesse mai attestato di avere compiuto controlli amministrativi dai quali sarebbe emerso che non esistevano debiti fuori bilancio, né, in ogni caso, è risultato che i debiti fuori bilancio siano mai stati portati a sua conoscenza ovvero siano stati riconosciuti come tali ex art. 194, dlgs 267/2000. A supporto di tali affermazioni è anche la certificazione da parte del Collegio dei revisori dei conti, avendo anche loro attestato nella propria relazione la inesistenza di debiti fuori bilancio. La conferma della Cassazione. Per i giudici di Piazza Cavour la sentenza deve essere confermata. Secondo il giudice di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di falsità ideologica in atto pubblico, è sufficiente il dolo generico, da ritenersi sussistente in presenza della falsa attestazione, contenuta nell’atto, di un accertamento in realtà mai compiuto. In altri termini, il delitto sussiste sia quando la falsità sia compiuta senza l’intenzione di nuocere, sia quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno. Nel caso di specie il giudice di appello ha correttamente rilevato come fosse stato precipuo compito del responsabile finanziario, in considerazione del ruolo rivestito, procedere alla verifica dei debiti fuori bilancio. Pertanto, il non avere proceduto a tale verifica è già elemento di fatto logicamente valutabile come sintomatico del dolo generico, tenuto conto della natura del bilancio comunale, cui era funzionalmente connessa la relazione della cui falsità si discute, trattandosi di documento, anche a valenza esterna, che assolve alla pubblica funzione di illustrare quali siano state le spese sostenute e gli introiti realizzati, al fine di rappresentare non solo il risultato economico dell’ente nell’anno precedente, ma anche gli scopi amministrativi e politici perseguiti dall’amministrazione. La Corte di appello ha, inoltre, correttamente rilevato e dimostrato, dalle evidenze istruttorie, come il responsabile finanziario fosse in ogni caso a conoscenza dei debiti fuori bilancio, per averli ricevuti dal responsabile del servizio affari generali prima della relazione tecnica al bilancio di previsione.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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