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No allo scambio del ruolo di Presidente dei revisori senza autorizzazione del Consiglio

Il presidente dei revisori dimissionario, nominato prima del Decreto Legge n.124 del 2019, non può prevedere il suo avvicendamento con un altro revisore in assenza della volontà espressa dal Consiglio comunale.

Il presidente dei revisori dimissionario, nominato prima dell’articolo 57 ter, del Decreto Legge n.124 del 2019, non può prevedere il suo avvicendamento con un altro revisore in assenza della volontà espressa dal Consiglio comunale. Queste sono le indicazioni contenute nel parere del Viminale del 4 gennaio 2021 secondo cui la facoltà di scelta del presidente del collegio dei revisori è di esclusiva competenza dell’organo consiliare dell’ente locale anche nella situazione di dimissioni del presidente in carica e di consensuale scambio dei ruoli con altro componente.

Il dubbio di un ente locale

Un comune ha chiesto specifico parere al Ministero dell’Interno in merito al possibile avvicendamento, richiesto dal presidente del collegio dei revisori con altro componente del collegio, nell’incarico medesimo, a fronte delle dimissioni presentate dal Presidente per motivi personali e di salute.

Il parere del Viminale

I tecnici ministeriali precisano come medio tempore è intervenuta una nuova normativa (Art. 57 ter, lettera b) del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con la legge 19 dicembre 2019, n.157, con entrata in vigore dal 25 dicembre 2019) che ha modificato la precedente disposizione. Dalla sua data di entrata in vigore, pertanto, negli organi di revisione in composizione collegiale, la scelta, da parte dei consigli comunali, provinciali, delle città metropolitane e delle unioni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, del componente con funzioni di presidente, deve avvenire tra i soggetti inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero dell’Interno n.23 del 2012. In questo caso, la facoltà di scelta del componente con funzioni di presidente è rimessa esclusivamente all’organo consiliare dell’ente locale anche, come nel caso in esame, nella situazione di dimissioni del presidente in carica e di consensuale scambio dei ruoli con altro componente. Nel caso di specie, pertanto, è imprescindibile la formale deliberazione del consiglio dell’ente locale, cui spetta la manifestazione della volontà di scelta del nuovo presidente, previa verifica dei requisiti richiesti in capo al revisore individuato che, dovrà essere iscritto all’elenco 2021 e tra i soggetti inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del citato regolamento ministeriale. In conclusione, risulta imprescindibile il momento della previa valutazione, nella scelta del revisore da incaricare come presidente del collegio, dei requisiti summenzionati, prima della deliberazione di scelta del nuovo presidente.


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