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Agenzia Entrate-Riscossione chiede le spese di notifica dei ruoli stralciati 2000-2010
Molti Comuni segnalano di aver ricevuto nei giorni scorsi una comunicazione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione (AdE-R), con la quale si richiede il pagamento in unica soluzione delle spese di notifica sostenute dagli agenti della riscossione in relazione alle quote iscritte a ruolo ed oggetto dello "stralcio" dei debiti fino a mille euro degli anni 2000-2010
Molti Comuni segnalano di aver ricevuto nei giorni scorsi una comunicazione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (AdE-R), con la quale si richiede il pagamento in unica soluzione delle spese di notifica sostenute dagli agenti della riscossione in relazione alle quote iscritte a ruolo ed oggetto dello “stralcio” dei debiti fino a mille euro degli anni 2000-2010 (dl 119/2018, art. 4).
Tale richiesta appare del tutto ingiustificata, sulla base delle osservazioni che seguono.
L’istituto dello stralcio dei debiti a ruolo affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2010 rappresenta una disciplina speciale e straordinaria di annullamento dei debiti fiscali pregressi, integralmente regolata dall’articolo 4 del dl 119/2018, che pertanto costituisce l’unica disciplina di riferimento.
In particolare, la norma obbliga l’agente della riscossione a comunicare all’ente creditore, “senza oneri amministrativi” a carico di quest’ultimo, l’elenco delle quote oggetto di annullamento (comma 1).
La norma prevede inoltre il rimborso delle “spese per le procedure esecutive” relative alle quote annullate, “maturate negli anni 2000-2013” (co. 3), che dovrà essere effettuato in venti rate annuali a decorrere dal 30 giugno 2020, previa richiesta dell’agente della riscossione all’ente creditore. Nessuna menzione contiene invece la norma relativamente alle spese di notifica delle cartelle di pagamento dei debiti oggetto di annullamento; si ritiene in proposito che tale circostanza sia da ricondurre ad una precisa volontà del Legislatore che, laddove avesse voluto considerare tali spese, le avrebbe regolamentate all’interno della disciplina speciale di riferimento, così come è stato disciplinato il rimborso delle spese esecutive.
Pertanto, l’assenza di riferimenti alle “spese di notifica” non può determinare alcuna richiesta “ordinaria” di rimborso da parte dell’agente della riscossione, in quanto tale aspetto non è disciplinato dalla procedura speciale in riferimento, considerando anche che tali spese negli anni oggetto dello stralcio erano richiedibili solo a seguito della comunicazione di inesigibilità, evidentemente non applicabile al caso speciale in esame.
Si allega a tal fine, per un rapido riscontro, la normativa speciale dettata all’articolo 4 del dl n. 119 del 2018, così come modificato dal dl 34 del 2019.
D.L. 23-10-2018 n. 119
Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria
Art. 4. Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010
I Comuni, ai sensi del D.Lgs n. 175 2016, entro il 31 dicembre di ciascun anno, devono effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute predisponendo, ove necessario, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione attraverso operazioni di cessione/liquidazione; alienazione; aggregazione; contenimento dei costi; fusione/incorporazione.
Non tutti gli enti dispongono di una metodologia integrata per la ricognizione del portafoglio delle partecipazioni detenute e per la successiva redazione del provvedimento di razionalizzazione, ivi incluso, il piano di riassetto.
Il pacchetto online accompagna passo passo il responsabile del servizio finanziario deputato al controllo delle società partecipate, allo svolgimento della revisione periodica ed alla predisposizione dei relativi atti e in particolare:
› eBook (n. 50 pagine circa): il testo spiega analiticamente i passaggi necessari e propedeutici alla ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dall’ente, dalla stesura del provvedimento di razionalizzazione alla relazione tecnica, all’eventuale piano di riassetto;
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1. Mappa del procedimento, per una rapida acquisizione degli elementi essenziali degli adempimenti;
2. Foglio di lavoro per la revisione ordinaria delle partecipazioni, redatto in base alle indicazioni della Corte dei Conti (file excel);
3. Schema di provvedimento di razionalizzazione (file word);
4. Schema di relazione tecnica da allegare al provvedimento di revisione periodica (file word);
5. Schema di deliberazione consiliare di approvazione della revisione periodica (file word).
Marco Castellani
Dottore commercialista, revisore e consulente di enti locali.
Fabio Federici
Dottore commercialista, revisore e consulente di enti locali.
Antonio Formantini
Dottore in Economia, funzionario comunale, specialista in gestione contabile dell’ente locale.
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