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Il valore del parere contabile secondo la Cassazione e i giudici contabili

La questione del danno erariale ha riguardato l’illegittima liquidazione delle spese legali al direttore dell’ente in seguito all’archiviazione di un procedimento davanti al giudice contabile per danno erariale.

Il parere contabile è stato esaminato sia dalla giurisprudenza contabile sia dalla Cassazione in sede penale, arrivando a due conclusioni diverse. La prima (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata, sentenza 48/2020) ha ritenuto esente da responsabilità il responsabile finanziario in considerazione del parere contabile reso su una deliberazione riguardante il rimborso di una spesa illegittima, mentre la seconda  (Cassazione penale, sentenza n.34776/2020) ha evidenziato che il parere contabile lungi da essere un mero controllo finanziario ha natura sostanziale con la piena capacità del responsabile finanziario di opporsi alla liquidazione della determina se illegittima.

La posizione dei giudici contabili

La questione del danno erariale ha riguardato l’illegittima liquidazione delle spese legali al direttore dell’ente in seguito all’archiviazione di un procedimento davanti al giudice contabile per danno erariale. In questo caso la Procura ha chiamato a rispondere dell’illegittima erogazione delle spese legali anche il responsabile finanziario. Il Collegio contabile ha, invece, ritenuto esente da responsabilità il responsabile finanziario. Infatti, l’espressione del parere di regolarità contabile è volta a verificare sostanzialmente l’osservanza dei principi e delle procedure tipiche, prevista dall’ordinamento contabile e finanziario ossia la giusta imputazione al bilancio, la disponibilità del fondo iscritto su relativo intervento, l’osservanza delle norme fiscali e ogni altra valutazione riferita ai soli aspetti contabili-economici del procedimento formativo dell’atto. Essendo questo l’unico apporto reso dal responsabile finanziario che non ha partecipato ad alcuna volontà deliberativa, asseritamente illegittima o illecita, è stato ritenuto non responsabile per il parere contabile reso.

La posizione della Cassazione

La questione oggetto di esame della Suprema Corte ha riguardato l’illegittima autoliquidazione di incentivi alla progettazione, da parte del responsabile del servizio dei lavori pubblici, con conseguente condanna dello stesso da parte della Corte di appello al reato di peculato. La questione centrale è stata quella di comprendere se il parere contabile, reso dal responsabile finanziario sulla determina di autoliquidazione, avesse natura di parere reso su controlli meramente formali volti alla sola verifica delle risorse finanziarie disponibili, così come sostenuto dalla Corte di appello, ovvero se il medesimo potesse avere natura più pregnante tale da evitare con il suo controllo il presupposto stesso del reato di peculato così come evidenziato dal dirigente tecnico in propria difesa. Secondo la Cassazione, il Testo Unico degli Enti Locali, impone l’espressione di un parere tecnico necessario da parte del servizio interessato ed uno congiunto del servizio ragioneria (art. 49, comma 1) quando la proposta di deliberazione comporti un impegno di spesa nonché l’espletamento di controlli effettivi e di riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione da parte del servizio finanziario dell’ente locale (art. 184, comma 4). In altri termini, non si tratta di meri controlli finanziari quanto piuttosto di controlli di natura sostanziali con la piena capacità del responsabile finanziario di opporsi alla liquidazione della determina se illegittima. Con questa decisione i giudici di legittimità hanno assolto il dirigente dal reato di peculato in quanto il controllo sostanziale del parere contabile ha eliminato il reato di peculato del dirigente tecnico non avendo quest’ultimo nella esclusiva sua disponibilità la somma di denaro posta in pagamento.

 


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