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Partecipate, il tetto ai compensi segue il criterio di competenza

di Harald Bonura Davide Di Russo

Le quote variabili devono essere contate nell’anno in cui sono maturate
Il decreto Mef che in base all’articolo 11, comma 6 del Dlgs 175/2016 avrebbe dovuto definire gli indicatori dimensionali per la classificazione delle società a controllo pubblico in cinque fasce, fissando per ciascuna fascia, il limite al trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori non ha ancora visto la luce.

Allo stato, pertanto, opera il regime transitorio previsto al comma 7, che rinvia all’articolo 4, comma 4 del Dl 95/2012. In base a quest’ultimo, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico, compresa la remunerazione dei quelli investiti da particolari cariche, non può superare l’80% del costo 2013.

Sono componente del compenso dell’organo amministrativo, rilevante ai fini del rispetto della norma, anche gli eventuali emolumenti variabili come i gettoni di presenza e quelli legati alla performance aziendale, al lordo (come la parte fissa) dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario (in tal senso l’atto di orientamento 10 giugno 2019 della struttura ex articolo 15 del Dlgs 175/2016).

Ma questa componente variabile segue il criterio di competenza o quello di cassa? Non è chiaro se la parte variabile, che di solito è erogata in un esercizio successivo a quello in cui è stata svolta l’attività che l’ha giustificata, nel calcolo del tetto vada sommata al compenso fisso dell’anno in cui è stata erogata (cassa) o a quello dell’anno con riferimento al quale è maturata (competenza).

La circolare 3/2014 della Funzione pubblica, riferendosi alla legge di stabilità 2014, precisa (in modo meramente assertivo) che la retribuzione di risultato dei dirigenti e, in generale, gli emolumenti la cui corresponsione è subordinata alla verifica successiva del raggiungimento degli obiettivi assegnati nell’anno precedente, seguono il criterio di cassa.

Questa posizione pare smentita dal citato atto di orientamento. Quest’ultimo rileva che le difficoltà di ricostruire il parametro-soglia dall’esercizio 31 dicembre 2013 sono dovute, in parte, al fatto che i compensi degli amministratori sono costituiti anche da una parte variabile (destinata ad essere corrisposta solo eventualmente e solo in esercizio successivo); il che equivale ad affermare, sia pur implicitamente, che il segmento variabile dell’emolumento va imputato per competenza.

Analoga conclusione sembra potersi trarre dalla giurisprudenza contabile la quale, per un verso evidenzia che, in generale, in materia di norme limitative di spesa si ragiona per competenza (Corte conti Lombardia, 40/2018); e, per altro, raccomanda – nella determinazione ex ante del trattamento economico onnicomprensivo erogabile annualmente all’organo amministrativo – di tenersi prudentemente al di sotto del limite di legge, in modo che questo non venga superato in caso di legittimo riconoscimento (ex post) della parte variabile (Corte conti Sardegna, 34/2019).

La correttezza di questo metodo è confermata, sempre implicitamente, dalle Sezioni riunite che, nella relazione sulla razionalizzazione delle partecipate (approvata con delibera 2 dicembre 2020), prendono atto senza rilievi della precisazione, resa da società controllate dal Mef, secondo cui per il rispetto del limite ai compensi degli amministratori, si è proceduto a considerare per competenza la parte variabile (si veda, sul punto, il § 1.9.4.).

C’è da augurarsi che il decreto del Mef possa fare chiarezza, sempre che non si voglia prendere atto dell’urgente necessità di porre nuovamente mano a una disciplina rimasta ancorata a un quadro normativo nel frattempo radicalmente mutato.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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