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Certificazioni fuori dal Patto

Fonte: Il Sole 24 Ore

L’articolo 13 della legge di stabilità 2012 ha sostituito la vigente normativa (articolo 9 Dl 185/08, convertito nella legge 2/09), applicata con il decreto Mef 19 maggio 2009, in materia di certificazione e di cessione dei crediti vantati dalle aziende per somministrazioni, forniture e appalti nel confronti delle Regioni e degli enti locali (si veda anche Il Sole 24 Ore del 14 novembre). Entrambe le disposizioni hanno lasciato sullo sfondo, e talvolta del tutto trascurati, gli argomenti che seguono:

ePatto di stabilità. La precedente e la nuova normativa si limitano a prescrivere che le certificazioni vengano rilasciate nel rispetto della normativa sul patto di stabilità. Occorre dire con chiarezza che i pagamenti effettuati dagli istituti di credito a seguito della cessione pro soluto dei crediti discendenti dalle certificazioni non vanno conteggiati ai fini del patto. In caso contrario la normativa sarebbe pressoché inutile (si tenga presente che dal 2013 saranno sottoposti al patto anche i comuni con popolazione superiore ai mille abitanti ex articolo 31 legge di stabilità 2012). Andranno invece conteggiati i rimborsi fatti con mandati di pagamento agli istituti di credito che hanno anticipato le somme. Sarà pertanto necessario indicare nella certificazione la data entro la quale verrà emesso il mandato di pagamento.

rVerifica morosità fiscale. L’articolo 48-bis del Dpr 602/73 stabilisce che l’ente pubblico, prima di effettuare pagamenti per importi superiori a 10mila euro, Iva inclusa, deve verificare in via telematica se il creditore risulti inadempiente all’obbligo di versamento per la notifica di cartelle di pagamento. La verifica va fatta nei confronti della ditta creditrice. Se quest’ultima non risultasse inadempiente verrebbe rilasciata le certificazione. In caso contrario occorrerebbe distinguere: se la somma da cedere fosse uguale o inferiore a quella dell’inadempimento, la certificazione non verrebbe rilasciata, se fosse superiore, la certificazione verrebbe rilasciata per la differenza;

tVerifica della regolarità contributiva. L’articolo 38 del Dlgs. 163/06 e l’articolo 16-bis del Dl 185/08, convertito dalla legge 2/09, dispongono che la stazione appaltante, in ogni fase della gestione del contratto e dunque anche nella fase del pagamento, deve richiedere d’ufficio all’Istituto competente il Documento unico di regolarità contributiva (Durc). Il Durc andrà richiesto e ottenuto prima del rilascio della certificazione.

uTracciabilità dei flussi finanziari. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 136/10 stabilisce che gli appaltatori devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Il comma 5 del medesimo articolo dispone che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo della gara (Cig) e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 3/2003, il codice unico di progetto (Cup).

Il comma 2 dell’articolo 13 della legge di stabilità 2012 prevede l’emanazione di un nuovo decreto Mef entro fine marzo 2012. È auspicabile che recepisca in modo chiaro quanto sopra evidenziato.

Massimo Pollini


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