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La «vecchia» Ici all'ultimo atto

Fonte: Il Sole 24 Ore

Ancora pochi giorni per il pagamento dell’Ici. Venerdì 16 dicembre è infatti l’ultimo giorno utile per il versamento del saldo dell’imposta.
Non sono tenuti al versamento i titolari di immobili adibiti ad abitazione principale. Tutti gli altri contribuenti, tra cui i titolari di seconde case, devono mettere mano al portafoglio e pagare il tributo.

Obbligati e esclusi

Sono tenuti al pagamento i proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli. In base all’articolo 3 del decreto legislativo 504/1992, oltre al proprietario dell’immobile, sono obbligati al pagamento anche il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione. Soggetto passivo è anche il superficiario, l’enfiteuta, il locatario finanziario e il concessionario di aree demaniali. Rientra tra i diritti reali, poi, il diritto di abitazione che spetta al coniuge superstite, in base all’articolo 540 del Codice civile.

Non è soggetto al prelievo fiscale, invece, il nudo proprietario dell’immobile. Non sono inoltre obbligati al pagamento il locatario, l’affittuario e il comodatario, in quanto non sono titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile, ma lo utilizzano sulla base di uno specifico contratto. Sono esonerati anche i titolari di fabbricati adibiti ad abitazione principale, con esclusione delle unità immobiliari iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (immobili di lusso, ville e castelli).

L’abitazione principale

L’esenzione Ici per l’abitazione principale spetta per l’immobile in cui il contribuente ha fissato la propria residenza anagrafica. Tuttavia, per evitare i trasferimenti di residenza dei coniugi il cui unico fine sia quello di non pagare l’Ici, la Cassazione (sentenza 14389/2010) ha chiarito che se fissano la residenza in immobili diversi non hanno diritto a fruire due volte dell’agevolazione fiscale, a meno che non dimostrino di essere separati legalmente. Il contribuente ha poi diritto all’esenzione Ici anche se utilizza contemporaneamente diversi fabbricati come abitazione principale. Quello che conta è l’effettiva utilizzazione dell’immobile complessivamente considerato, a prescindere dal numero delle unità catastali. Secondo la Cassazione (sentenza 12269/2010), una interpretazione contraria non sarebbe rispettosa della finalità legislativa di ridurre il carico fiscale sugli immobili adibiti a “prima casa”.

L’imposta

Un’area è edificabile se è inserita nel piano regolatore generale deliberato dal Consiglio comunale. La base imponibile è costituita dal suo valore di mercato. Mentre l’obbligo di pagamento sui terreni è legato all’effettivo esercizio dell’attività agricola. Il valore si determina applicando all’ammontare del reddito dominicale, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 75. Per i fabbricati, invece, la base di calcolo è rappresentata dalla rendita catastale, rivalutata del 5%, che va moltiplicata per: 140 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi B (collegi, convitti, e così via); 100 relativamente ai fabbricati appartenenti alla categoria A e C (con esclusione degli A/10 e C/1); 50 per le categorie D e A/10; infine, 34 per i fabbricati della categoria C/1.

Per i fabbricati del gruppo D, non iscritti in Catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore deve essere determinato in base al costo risultante dalle scritture contabili, fino a quando non viene attribuita la rendita catastale, che decorre dalla data di iscrizione.

Sergio Trovato


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