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Conferimento incarichi esterni. Le parti illegittime del regolamento (parte prima)

I giudici contabili della Lombardia e del Piemonte hanno rilevato una serie di non conformità alla normativa nel conferimento degli incarichi esterni.

I giudici contabili della Lombardia (deliberazione n.66/2020) e del Piemonte (deliberazione n.25/2020) hanno rilevato una serie di non conformità alla normativa nel conferimento degli incarichi esterni.

Le verifiche del Collegio piemontese

Ai sensi dell’art. 3, comma 56, della legge finanziaria per il 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244), come sostituito dall’art. 46, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, gli enti locali, con il regolamento che disciplina l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, devono fissare limiti, modalità e criteri per l’affidamento di incarichi o consulenze. Il citato regolamento deve essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dall’adozione.

Ricorda in via preliminare il Collegio contabile come il comma 5-bis dell’art. 7 D.Lgs. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha sancito il divieto per le amministrazioni pubbliche “di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro”, comminando contestualmente la nullità di tali contratti e la responsabilità erariale -e, se del caso, dirigenziale- del funzionario stipulante. L’entrata in vigore del suddetto divieto è stata peraltro ripetutamente posticipata, fino al 1° luglio 2019 (ad opera dell’art. 1 co. 1131 lett. f) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che per ultima è intervenuta a modificare l’art.22, comma 8, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75).

Il regolamento dell’ente esaminato dai giudici contabili, nonostante il divieto delle collaborazione coordinate e continuative, esamina in diversi articoli ancora tali contratti. Le illegittimità riscontrate, dove si impone una correzione per rendere il regolamento coerente con la normativa di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 2001, sono state così riassunte:

In considerazione della illegittimità delle sopra descritte parti del regolamento che si pongono in violazione di legge, l’ente locale dovrà procedere ad adeguare e rendere conforme le parti illegittime entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente deliberazione.

 


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