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Conferimento incarichi esterni. Le parti illegittime del regolamento (parte prima)
I giudici contabili della Lombardia e del Piemonte hanno rilevato una serie di non conformità alla normativa nel conferimento degli incarichi esterni.
I giudici contabili della Lombardia (deliberazione n.66/2020) e del Piemonte (deliberazione n.25/2020) hanno rilevato una serie di non conformità alla normativa nel conferimento degli incarichi esterni.
Le verifiche del Collegio piemontese
Ai sensi dell’art. 3, comma 56, della legge finanziaria per il 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244), come sostituito dall’art. 46, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, gli enti locali, con il regolamento che disciplina l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, devono fissare limiti, modalità e criteri per l’affidamento di incarichi o consulenze. Il citato regolamento deve essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dall’adozione.
Ricorda in via preliminare il Collegio contabile come il comma 5-bis dell’art. 7 D.Lgs. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha sancito il divieto per le amministrazioni pubbliche “di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro”, comminando contestualmente la nullità di tali contratti e la responsabilità erariale -e, se del caso, dirigenziale- del funzionario stipulante. L’entrata in vigore del suddetto divieto è stata peraltro ripetutamente posticipata, fino al 1° luglio 2019 (ad opera dell’art. 1 co. 1131 lett. f) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che per ultima è intervenuta a modificare l’art.22, comma 8, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75).
Il regolamento dell’ente esaminato dai giudici contabili, nonostante il divieto delle collaborazione coordinate e continuative, esamina in diversi articoli ancora tali contratti. Le illegittimità riscontrate, dove si impone una correzione per rendere il regolamento coerente con la normativa di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 2001, sono state così riassunte:
- Sulla previa verifica di professionalità interne. Il regolamento prevede che ferma la necessità che il responsabile del servizio interessato ad acquisire la prestazione esterna inoltri apposita richiesta al responsabile del settore del personale, “comunque, decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata, senza aver ottenuto alcuna attestazione, si potrà procedere ad avviare la procedura selettiva prevista dalla presente disciplina”. Secondo il Collegio contabile, tale disposizione, prevede una sorta di silenzio-assenso interno all’amministrazione idoneo a realizzare un’ipotesi extra ordinem di “attestazione tacita” di indisponibilità di risorse umane e professionali interne ad assolvere all’incarico, non è conforme alla disciplina legale in materia. Infatti, secondo l’art.7, comma 6 lett.b) del D. Lgs 165/2001 l’ente deve “avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;
- Affidamento diretto. Il regolamento prevede l’obbligo di previa pubblicità della selezione solo “qualora l’importo superi i 40.000,00 euro”. La disposizione continua prevedendo che “negli altri casi la procedura comparativa è soddisfatta con la richiesta di almeno due preventivi, a meno che la prestazione non sia contenuta al di sotto dei 1.000,00 euro”. Il Collegio contabile ha precisato come, a differenza di quanto previsto in materia di contratti aventi ad oggetto prestazioni di servizi, la disciplina degli incarichi non prevede procedure differenziate a seconda dell’importo della prestazione e dunque il recepimento di un criterio siffatto pare frutto di un grave equivoco; tanto più ove si consideri che il regolamento, nelle disposizioni successive distingue nettamente gli incarichi di studio ricerca e consulenza dagli appalti di servizi, che trovano disciplina e regime nel D. Lvo 50/2016. Ricorda il Collegio contabile come il comma 6-bis dell’art.7 del Testo unico del pubblico impiego impone di disciplinare e rendere pubbliche “procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione”, senza alcun riferimento a soglie quantitative di importo del corrispettivo. Quanto alla possibilità di procedere con affidamento diretto per le prestazioni comportanti un compenso inferiore a euro 1.000,00, la Sezione conferma il proprio orientamento per cui, anche in presenza di incarichi comportanti compensi particolarmente esigui (e anche laddove equiparabili ad una sorta di rimborso spese), non è consentito comunque l’affidamento diretto, in deroga alla regola della procedura selettiva;
- Prestazione complementari. Sempre il regolamento disciplina l’ipotesi in cui “si può escludere il ricorso alla procedura comparativa” in caso di necessità sopravvenuta di “prestazioni lavorative di tipo complementare, non comprese nell’incarico principale già conferito” ai fini del raggiungimento del “risultato finale complessivo”. Se da un lato la perimetrazione della tipologia di situazione appare delineata in termini stringenti, non si può non rilevare come la categoria delle “prestazioni complementari” risulti in sé non prevista dal dettato dell’art. 7 del D. Lvo 165/2001. Infatti, per legge gli incarichi esterni debbono prevedere “durata, oggetto e compenso della collaborazione” con la conseguenza che non possono essere ammissibili prestazioni ulteriori che esorbitino dall’oggetto originario.
In considerazione della illegittimità delle sopra descritte parti del regolamento che si pongono in violazione di legge, l’ente locale dovrà procedere ad adeguare e rendere conforme le parti illegittime entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente deliberazione.
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