MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Il pagamento dei lavori in corso entro 15 giorni
Il decreto c.d. "semplificazioni" DL 16/7/20, n. 76, introduce una novità destinata a ripercuotersi anche sulle attività ragionieristiche, a seguito della crisi socio economica derivante dall'emergenza Covid-19.

Il decreto c.d. “semplificazioni” DL 16/7/20, n. 76, introduce una novità destinata a ripercuotersi anche sulle attività ragionieristiche, a seguito della crisi socio economica derivante dall’emergenza Covid-19.

Trattasi chiaramente di una misura volta a sostenere la liquidità delle imprese impiegate nella realizzazione di lavori pubblici e consiste nella redazione immediata di uno stato di avanzamento lavori e un’altrettanto celere pagamento.

La norma di riferimento è l’art. 8, comma 4, del citatato DL 16/7/20, n. 76, che prevede, in deroga alle specifiche clausole contrattuali:

1) la redazione di uno stato di avanzamento dei lavori straordinario alla data del 17/7/2020, relativo ai lavori in corso di esecuzione alla medesima data;

2) il direttore dei lavori effettua il suddetto stato di avanzamento lavori entro 15 giorni (31/7/20);

3) il certificato di pagamento viene emesso entro 5 giorni (5/8/20);

4) il pagamento deve essere effettuato entro 15 giorni dall’emissione del certificato di pagamento (19/8/20).

Quest’ultimo è l’adempimento che riguarda la Ragioneria dell’ente e va a scadenza subito dopo ferragosto, in un periodo normalmente di ferie.

La suddetta norma, nella sua semplicità, non tiene tuttavia in debita considerazione che a volte la realtà è assai più complessa di quello che sembra.

Se, ad esempio, l’opera è finanziata con mezzi propri (ad esempio oneri di urbanizzazione o permessi a costruire) e se vi sono le disponibilità di cassa, non si rilevano fattori che possano rallentare i pagamenti.

Diversamente avviene, però, in altre due fattispecie:

  1. a) se l’ente si trova in difficoltà finanziaria e/o ai limiti dell’anticipazione di tesoreria, nel qual caso i pagamenti possono avvenire solo a seguito della ricostituzione di idonee disponibilità di cassa.
  2. b) se l’opera è finanziata a mezzo mutuo, occorrerà chiedere preventivamente la sommistrazione all’istituto mutuante, che normalmente la effettua in una o due settimane.
  3. c) se non perviene o se è irregolare la fattura elettronica.

Quindi i tempi possono allungarsi inevitabilmente.

Si ricorda che l”art. 4, comma 2, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n.231, prevede che il pagamento delle spese debba avvenire in condizioni normali entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Le P.A. possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a 30 gg, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di pagamento non possono essere superiori a 60 giorni (art. 4, comma 4, D. Lgs. 9 ottobre 2002, n.231).

Nel caso siano trascorsi i termini di pagamento, gli interessi di mora scattano automaticamente come disposto dall’art. 4, comma 1, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n.231.

Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora (art. 5, D. Lgs. 9 ottobre 2002, n.231).


https://www.bilancioecontabilita.it