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Per la nuova capacità assunzionale il fondo crediti deve essere quello del bilancio assestato

Nel calcolo del FCDE, per le finalità del nuovo calcolo delle capacità assunzionali recate dall’art. 33, comma 2, del d.l. n.34/2019, si deve fare riferimento al Fondo crediti di dubbia esigibilità così come determinato in sede di assestamento del bilancio.

Secondo la Corte dei conti della Campania (deliberazione n.111/2020) nel calcolo del FCDE, per le finalità del nuovo calcolo delle capacità assunzionali recate dall’art. 33, comma 2, del d.l. n.34/2019, si deve fare riferimento al Fondo crediti di dubbia esigibilità così come determinato in sede di assestamento del bilancio, che potrebbe essere migliorativo o peggiorativo rispetto a quello calcolato nell’originario bilancio di previsione, ma sicuramente più attendibile rispetto al primo.

Il dubbio di un Sindaco

A seguito dell’operatività del decreto crescita dal 20 aprile 2020 così come stabilito dal decreto attuativo del 17 marzo 2020, il calcolo richiesto per la verifiche delle assunzioni di personale è dato “entrale correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati considerate al netto del fondo credili di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annata considerata”. Il dubbio riguarda le definizioni della circolare interministeriale, non ancora pubblicata ufficialmente, nella quale è stato precisato che la norma va interpretata precisando che il “FCDE è quello stanziato in bilancio di previsione, eventualmente assestato”. In altri termini, in considerazione della scelta che viene riservata al Comune di utilizzare il FCDE a bilancio e solo eventualmente in sede di assestamento, il Sindaco ha chiesto la corretta interpretazione della normativa.

Le indicazioni del Collegio contabile

Le disposizioni del decreto crescita (d.l. 34/2019) hanno previsto che “i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”. Il successivo decreto 17 marzo 2020 ha dato attuazione individuando la data di applicazione delle nuove disposizioni riferite alla capacità assunzionali degli enti locali. Il decreto ha, infatti, individuato: le fasce demografiche (art. 3); i relativi “valori soglia”, prossimi al valore medio per fascia demografica (art. 4); le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, per i comuni che si collocano al di sotto del “valore soglia” prossimo al valore medio (art. 5); nonché un “valore soglia” superiore, cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore (art. 6).

In tema di entrate correnti esso prevede quanto segue: “entrale correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati considerate al netto del fondo credili di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annata considerata”.

Ora, secondo il Collegio contabile, sia la normativa del Tuel che i principi contabili hanno previsto il necessario adeguamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità in ragione del prevedibile scostamento tra previsioni di entrata e circostanze sopravvenute, che possono influire sul suo ammontare, in sede di attuazione delle previsioni. Infatti, l’art. 175, comma 8 del Tuel prevede la possibilità di assestamento del bilancio, ovvero della verifica in concreto delle previsioni effettuate a inizio anno, stabilendo testualmente che “con la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

I principi contabili armonizzati, al punto 3.3 dell’allegato 4.2 hanno precisato che “al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede: a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità”.

State le sopra indicati principi contabili, a differenza della circolare attuativa interministeriale, emanata a supporto degli enti locali, il Collegio contabile ritiene che nel calcolo si debba fare riferimento per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, così come determinato in sede di assestamento del bilancio, che potrebbe essere migliorativo o peggiorativo rispetto a quello calcolato nell’originario bilancio di previsione, ma sicuramente più attendibile rispetto al primo.


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