MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Doppia agenda di settembre dopo le proroghe

di E.Bru . P.Ruf.

Anche gli enti con bilancio preventivo già approvato possono ritoccare i tributi
Il calendario di fine settembre rappresenterà un crocevia del varo dei documenti di programmazione 2020, o della verifica dei loro equilibri, ma anche della progettazione di quelli per l’anno 2021.

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio della legge 77/2020, che ha convertito il decreto Rilancio, blinda le proroghe rendendo più certa e stabile la definizione delle scadenze per questa seconda parte dell’anno 2020.

È utile conoscerne l’assetto anche da parte dei revisori, oltre che degli amministratori.

Gli adempimenti da compiere mutano a seconda che l’ente abbia già approvato o meno il bilancio di previsione per quest’anno.

Gli enti con bilancio di previsione approvato, entro il 30 settembre, sono obbligati a sottoporre al Consiglio la verifica degli equilibri del bilancio 2020/22, in tutte le sue sfaccettature (competenza, cassa, residui, Fondo creJditi di dubbia esigibilità, lavori pubblici).

A braccetto con la verifica degli equilibri deve procedere il censimento e l’eventuale riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

È possibile effettuare la salvaguardia prima del 30 settembre, essendo in dirittura d’arrivo, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto 16 luglio 2020, la ripartizione del primo fondo, introdotto dal decreto legge 34, per coprire le perdite di gettito per le funzioni fondamentali.

Gli enti che sono in esercizio provvisorio devono procedere con l’approvazione del bilancio di previsione 2020/22 dopo aver adeguato la nota di aggiornamento al Dup 2020/22 e contestualmente alla definizione di tariffe, aliquote e regolamenti Imu e Tari.

Considerato l’allineamento delle scadenze per deliberare aliquote, tariffe e regolamenti tributari al termine fissato dalla norma per l’approvazione del bilancio, anche gli enti che avevano già provveduto a deliberare il bilancio possono ancora effettuare modifiche entro il 30 settembre, adottando le necessarie variazioni al documento già approvato.

Nel calendario particolare di quest’anno, in caso di necessità gli enti possono valutare la possibilità di utilizzare l’avanzo libero già in fase di bilancio di previsione, purché il preventivo sia approvato successivamente al rendiconto dell’esercizio precedente e contestualmente venga effettuato il controllo a salvaguardia degli equilibri generali, secondo l’articolo 193 Tuel.

Fra le scadenze posticipate a fine settembre (dal 31 luglio) anche quella relativa alla presentazione al consiglio del Documento unico di programmazione 2021-2023 da parte della giunta, contenente anche la programmazione dei lavori pubblici e dei fabbisogni del personale.

Slitta insieme al Dup anche la verifica dello stato di attuazione dei programmi prevista dall’articolo 147-ter del Tuel (per gli enti con popolazione superiore a 15mila abitanti). L’avvicinarsi del termine dell’esercizio dovrebbe spingere l’ente a effettuare, già in sede di verifica degli equilibri, analisi delle previsioni pluriennali come base per la predisposizione, entro il 31 dicembre, del bilancio di previsione 2021/23. Per questo nuovo documento comunque la legge ha già stabilito il nuovo termine del 31 gennaio 2021.

Sono stati concessi due mesi in più anche per l’approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2019, per il quale è comunque già tempo di aggiornamento, alla luce delle risultanze contabili 2019, dei due elenchi del gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento.

Infine, i Comuni in cui si andrà al voto avranno tempi più stretti dovendo approvare il bilancio 2020 e la salvaguardia entro il 20 settembre, data delle elezioni.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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