MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Conti, assestamento in corso di gestione

di Matteo Barbero

Il mancato rinvio dell’assestamento di bilancio preoccupa gli enti locali. Il testo fi nale del decreto Rilancio (dl 34/2020) ha posticipato dal 31 luglio al 30 settembre la scadenza per la salvaguardia degli equilibri contabili dell’esercizio corrente, ma non il termine previsto dall’art. 175, comma 8, del Tuel. In base a tale norma, «Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifi ca generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fi ne di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio». È utile ricordare che l’assestamento è previsto anche dall’allegato 4/1 al dlgs 118/2011, che lo annovera fra gli strumenti di programmazione degli enti locali, disponendone la pubblicazione sul sito internet istituzionale. Pertanto, sebbene alla mancata approvazione di tale documento non siano ricollegate le pesanti conseguenze previste per la mancata approvazione della delibera sulla salvaguardia degli equilibri (che fa scattare addirittura la procedura di scioglimento dell’ente), non pare corretto affermare che si tratti di un adempimento che si possa tranquillamente bypassare in quanto pianamente facoltativo. Specialmente, è il caso di aggiungere, in un periodo così tribolato per le fi nanze locali come quello in corso. Tali considerazioni valgono a maggior ragione laddove gli enti intendano operare variazioni di bilancio che prevedano l’applicazione di avanzo di amministrazione, ovvero nuove o maggiori spese. Al netto del fatto che, in tal caso, è obbligatorio attestare la permanenza degli equilibri, diventa giocoforza anche operare la verifi ca a 360° tipica dell’assestamento. Ricordiamo, comunque, che in sede di assestamento non è più possibile (come in passato) applicare avanzo per spese correnti non ripetitive. A parere di chi scrive, pertanto, è comunque opportuno procedere ad assestare il bilancio in corso di gestione, eventualmente valutando anche uno sforamento del termine del 31 luglio, anche alla luce dal fatto che si tratta di un termine non perentorio. Sul tema è intervenuta anche la faq 41 di Arconet. La Commissione premette che di norma l’assestamento di bilancio, contestuale alla verifi ca degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fi ne di garantire gli equilibri. A seguito del rinvio al 30 settembre 2020 delle verifi che sugli equilibri, la funzione dell’assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all’adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020, quali l’utilizzo dell’avanzo o l’applicazione del disavanzo di amministrazione. In ogni caso, l’adempimento dell’assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifi ca degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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