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Per la Sezione delle Autonomie spetta all’OSL la decisione sui debiti fuori bilancio anche in assenza del riconoscimento del Consiglio

La Corte dei conti, supera un orientamento restrittivo delle Sezioni territoriali, estendendo la competenza all’Organo Straordinario di Liquidazione per la valutazione di ammissibilità alla massa passiva dei debiti fuori bilancio emersi dopo la dichiarazione di dissesto, senza necessità del riconoscimento da parte del Consiglio comunale.

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.12/2020 supera un orientamento restrittivo delle Sezioni territoriali, estendendo la competenza all’Organo Straordinario di Liquidazione per la valutazione di ammissibilità alla massa passiva dei debiti fuori bilancio emersi dopo la dichiarazione di dissesto, senza necessità del previo riconoscimento da parte del Consiglio comunale.

La questione controversa

A dire dell’Organismo Straordinario di Liquidazione la mancata adozione della delibera del Consiglio comunale dell’Ente di riconoscimento dei debiti fuori bilancio dovrebbe precludere il loro inserimento nella massa passiva del dissesto. Secondo la Sezione della Campania che ha rimesso la questione di massima alla Sezione delle Autonomie, l’orientamento consolidato della magistratura contabile ha ritenuto di esclusiva competenza dell’Organo consiliare il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, anche se ricadenti nella sfera di competenza dell’OSL in quanto relativi a “fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello del bilancio stabilmente riequilibrato”. Nonostante tali indicazioni consolidate, per la Sezione remittente la questione pone qualche dubbio, in considerazione della natura eccezionale dell’istituto del dissesto. Gli enti in dissesto, infatti, hanno quale elemento caratterizzante l’impossibilità di far fronte alle criticità economico-finanziarie con le “modalità” di cui agli artt. 193 e 194 e, quindi, con le procedure ordinarie di riconoscimento di debito. Non solo, ma vi è anche un altro rilevante elemento di riflessione nella lettura dell’art. 254, comma 7, del Tuel che attribuisce all’OSL il potere di transigere “vertenze giudiziali e stragiudiziali relative ai debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall’atto di transazione nel piano di rilevazione”. Tale ultimo potere di transazione si pone in stretta connessione con quello cognitivo e determinativo della massa passiva, su cui l’OSL ha competenza esclusiva, dovendo ricomprendere in tale aggregato anche i debiti fuori bilancio “per gli atti o fatti di gestione di cui all’art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi del bilancio riequilibrato” (art. 252, comma 4, Tuel). Inoltre, la stessa procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio descritta dall’art. 194 del Tuel è tarata sulla “sana gestione” dell’ente, corrispondendo alle molteplici esigenze di controllo democratico, oltre a salvaguardare le rilevanti funzioni di indirizzo intestate all’organo consiliare, verificare il permanere degli equilibri di bilancio e garantire il reperimento delle fonti di copertura. In questo caso, il potere di riconoscimento del debito fuori bilancio dovrebbe essere intestato a sull’OSL a norma dell’art. 256, comma 11, del Tuel, fermo restando il dovere di trasmettere ogni atto di riconoscimento di debito alla Procura erariale, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della l. n. 289/2002.

Infine, secondo i giudici remittenti, la norma di “interpretazione autentica” di cui all’art. 5, comma 2, del d.l. 29 marzo 2004, n. 80 va in questa direzione dal momento che ha stabilito come ai fini dell’applicazione dei richiamati artt. 252, comma 4, e 254, comma 3, “si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico”. Sarebbero, così, indifferenti sia la data sia le modalità dell’accertamento del debito, rilevando soltanto la sua correlazione alla gestione “dissestata”.

Le indicazioni della Sezione delle Autonomie

Secondo i giudici della nomofilachia contabile, la questione è stata affrontata, anche se indirettamente, con la deliberazione n.3/2017 dove è stato precisato da un lato che, i debiti fuori bilancio debbano essere preventivamente riconosciuti dal Consiglio comunale, nei limiti e con le procedure di cui all’art. 194 Tuel, mentre dall’altro lato è stato anche precisato che “nel caso in cui non sia stata assunta la deliberazione consiliare di riconoscimento, successivamente alla dichiarazione di dissesto, la valutazione di ammetterli alla massa passiva spetta esclusivamente all’OSL, sulla scorta della documentazione raccolta” il quale deve decidere sull’ammissibilità delle domande formulate dagli aventi diritto avvalendosi, se del caso, delle facoltà istruttorie accordate allo stesso. Ora, la volontà del legislatore di ammettere alla massa passiva la pressoché totalità dei debiti, in bilancio e non, sorti nell’arco temporale indicato, con la sola limitazione, per i debiti fuori bilancio, di vagliarne i requisiti fissati dall’art. 194 Tuel al quale si fa, dunque, rinvio non già sotto il profilo procedurale (adozione della formale delibera consiliare di riconoscimento) quanto piuttosto sotto quello sostanziale per porre i criteri (utilità ed arricchimento) ai quali devono informarsi le verifiche di competenza dell’OSL. A queste conclusioni rinvia in modo particolare l’art.254, comma 4 del Tuel a mente del quale “l’organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga necessario, richiede all’ente che i responsabili dei servizi competenti per materia attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell’ente locale”.  Tale ampiezza di poteri in favore dell’organo straordinario trova ulteriore conforto nella previsione del comma 7 dell’art. 254 che autorizza lo stesso a transigere vertenze, giudiziali e stragiudiziali, relative ai debiti di cui al comma 3 della medesima disposizione.

Sul potere ampio dell’OSL si è anche pronunciato il Consiglio di Stato che ha rimesso la questione all’Adunanza plenaria sul contrasto circa l’interpretazione dell’art. 5, comma 2, del d.l. n. 80/2004 rilevando come la norma di interpretazione autentica sia espressione della “volontà del Legislatore di rendere quanto più possibile ampia la competenza dell’organo straordinario di liquidazione”.

In conclusione, secondo la Sezione delle Autonomie, deve riconoscersi la competenza dell’OSL al riconoscimento dei debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato con riguardo a tutte le fattispecie di cui all’art. 194 Tuel.


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