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FCDE con metodo ridotto. Le indicazioni dei commercialisti e dell’ANCI non hanno alcuna valenza

La Corte dei conti ha sanzionato un Comune, evidenziando la grave irregolarità contabile, per aver effettuato il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità utilizzando il metodo ordinario ridotto nel conto consuntivo, ossia applicando il medesimo abbattimento previsto per il calcolo in sede di bilancio di previsione.

La Corte dei conti della Toscana (deliberazione n.60/2020) ha sanzionato un Comune, evidenziando la grave irregolarità contabile, per aver effettuato il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità utilizzando il metodo ordinario ridotto nel conto consuntivo, ossia applicando il medesimo abbattimento previsto per il calcolo in sede di bilancio di previsione. Il riferimento del Comune alle indicazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e dell’ANCI sono state considerate, dal Collegio contabile, prive di pregio.

Il calcolo del FCDE a consuntivo

A seguito della richiesta di chiarimenti sul calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel conto consuntivo, l’ente ha precisato che è stata effettuato il calcolo con la riduzione, a suo dire, prevista dalla normativa, utilizzando i medesimi principi previsti per il bilancio di previsione.

Secondo i magistrati contabili la regola attuata dal Comune non trova alcun riscontro nelle disposizioni del principio contabile ove viene richiesto, al contrario, che per tutti i crediti ritenuti di dubbia e difficile esazione al termine dell’esercizio venga costituito un accantonamento calcolato sulla percentuale media di non riscosso rilevata nel quinquennio precedente.

A tali rilievi del magistrato istruttore, l’ente ha risposto sostenendo la correttezza della propria scelta circa la determinazione del FCDE utilizzando il “metodo ordinario ridotto” che prevederebbe una percentuale di accantonamento più bassa rispetto al 100% e, più precisamente, pari al 36% nell’esercizio 2015, anche in sede di rendiconto. Sempre secondo l’ente, tale scelta sarebbe stata avvalorata dalle indicazioni riportate nello schema di relazione approvata dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti nonché da alcune interpretazioni dei principi contabili fornite dopo l’entrata in vigore dei suddetti principi, tra cui una fornita dall’ANCI. L’Ente, poi, ha richiamato il principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 sostenendo che il tenore letterale giustificherebbe la determinazione del FCDE secondo il metodo adottato dal Comune, rispetto ad un’interpretazione “severa” data al principio da parte della Corte dei conti.

Le indicazioni del Collegio contabile

Secondo i magistrati contabili le precisazioni del Comune sono errate, in quanto proprio partendo dal principio contabile citato dall’Ente il dato letterale del principio non lasci spazio ad altre interpretazioni (e non certo per “severità” della Sezione di controllo) prevedendo un solo metodo di calcolo del FCDE ordinario e non altre fattispecie quale quelle individuata dall’Ente (metodo ordinario “ridotto”). Vi sarebbe stata, a dire del Collegio contabile, una probabile confusione con l’accantonamento a bilancio di previsione del FCDE e con la determinazione secondo il metodo semplificato.

Inoltre, non può non essere sottolineato come il richiamo alle indicazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti sia privo di pregio non avendo tali indicazioni alcuna valenza né normativa né interpretativa. Stesse conclusioni per i pareri redatti dall’Anci che pur rappresentando una “fonte” più autorevole, non possono acquisire valore sostanziale e porsi in contrasto con le interpretazioni fornite dalla Corte dei conti.

Ciò porta ad evidenziare, utilizzando il metodo corretto, come l’Ente abbia sottostimato il FCDE di circa 2 Milioni di euro, con obbligo di procedere al recupero del disavanzo non accertato dei 2 milioni di euro mediante applicazione dell’art.118 del Tuel, ossia con recupero nell’anno successivo o al massimo nel triennio del bilancio di previsione.


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