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Il termine per l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è perentorio

L’art. 243-bis comma 5 del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000) prevede il termine perentorio di 90 giorni, decorrente dalla data di esecutività della delibera consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale, entro cui il Consiglio deve procedere all’approvazione del piano.

L’art. 243-bis comma 5 del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000) prevede il termine perentorio di 90 giorni, decorrente dalla data di esecutività della delibera consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale, entro cui il Consiglio deve procedere all’approvazione del piano.
Secondo la Corte dei conti, sez. reg. di controllo Abruzzo, deliberazione n. 131/2020/PRSP del 6 luglio 2020, la natura perentoria del predetto termine si giustifica per l’esigenza di garantire la certezza del diritto in situazioni in cui sono coinvolti interessi giuridicamente rilevanti che sarebbero pregiudicati dalla dilatazione eccessiva del tempo di definizione di fatti e situazioni costitutive, modificative o estintive di situazioni giuridiche.
In particolare, la necessità che il piano di riequilibrio sia deliberato nel termine perentorio fissato dall’art. 243-bis, comma 5 del TUEL, risiede nel fatto che, in correlazione alla presentazione della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio, da un lato si produce l’effetto impeditivo dell’esercizio delle funzioni di controllo assegnate alla Corte dei conti dall’art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011 (funzioni poste a presidio della necessità di adottare urgenti rimedi utili ad evitare il dissesto finanziario dell’ente); dall’altro, opera la sospensione delle procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente, rimedio che interferisce negativamente nella sfera giuridica di terzi estranei alla vicenda amministrativa del riequilibrio.
Peraltro la perentorietà del termine espressamente prevista dalla legge, produce “ipso iure” gli effetti di cui all’art. 243-quater, comma 7, del TUEL (connessi allo spirare del termine stesso e qualora non penda la procedura ex art. 6 comma 2, d.lgs. n. 149/2011 “temporaneamente” sospesa), effetti del tutto sottratti alla disponibilità del responsabile della procedura regolamentata nella quale è inserito il ripetuto termine.
La stessa Sezione delle Autonomie ha avuto, altresì, modo di precisare (delib. n. 22/2013/QMIG), che “la scadenza del termine perentorio di cui all’art. 243-bis, comma 5, produce “ipso iure” gli effetti di cui all’art. 243-quater, comma 7, del TUEL connessi alla mancata presentazione del piano – qualora non penda la procedura ex art. 6 comma 2, d.lgs. n. 149/2011 “temporaneamente” sospesa – effetti del tutto sottratti alla disponibilità dell’ente che al verificarsi della fattispecie ipotizzata, non può revocare la delibera di approvazione del piano di riequilibrio, né adottare alcun atto se non quelli preordinati alla dichiarazione di dissesto secondo la disciplina di cui al già richiamato art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 149/2011”.
Tali principi sono stati fatti propri dalla costante giurisprudenza delle sezioni regionali di controllo, secondo cui “la mancata presentazione del piano nel termine perentorio indicato dalla legge comporta, ai sensi dell’art. 243 quater, comma 7, del TUEL, l’applicazione dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l’assegnazione al Consiglio dell’Ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto” (sez. reg. di controllo Puglia, delib. n. 101/2017/PRSP).


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