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C’è l’ok definitivo del Senato: il Decreto Rilancio è legge
La tabella con le principali novità fiscali giunte durante l’iter parlamentare di conversione in legge

Nel decreto legge n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), appena convertito in legge (IL TESTO), spiccano i ritocchi alla disciplina del superbonus del 110% per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici: su tutti, l’estensione dell’agevolazione alle seconde case e la ridefinizione dei massimali di spesa per alcuni interventi. Ci sono, poi ulteriori incentivi per l’acquisto di autoveicoli nuovi, meno tasse nel territorio del comune di Campione d’Italia, lo slittamento a metà novembre degli adempimenti per la rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° luglio 2020. E altro ancora…
Nella tabella che segue sono riassunte le principali novità fiscali arrivate durante l’iter parlamentare (per un quadro d’insieme, si veda anche Il decreto Rilancio è in Gazzetta: ricco il pacchetto di misure fiscali).

Art. 26 – Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
Possono accedere al credito d’imposta su perdite registrate nel 2020 e al fondo Patrimonio Pmi anche le società in concordato preventivo di continuità, con omologa già emessa, in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del “decreto Rilancio”.

Art. 28 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
Il bonus sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo spetta anche alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, oltre che alle strutture alberghiere e agrituristiche, indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente (agli altri operatori, il credito del 60%, ridotto al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, è riconosciuto se i ricavi o compensi non superano 5 milioni di euro).
L’agevolazione è stata estesa, seppure in misura inferiore (rispettivamente, 20 e 10%), alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.
Inoltre, per coloro che hanno avviato l’attività nel 2019 e per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stati di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, è stato eliminato il vincolo di dimostrare la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Infine, è stata introdotta la possibilità, per il conduttore, di cedere al locatore il credito d’imposta, in sostituzione del pagamento della corrispondente parte del canone, purché lo stesso abbia preventivamente espresso il suo consenso.

>> LA TABELLA INTEGRALE CON LE NOVITA’ DI RILIEVO.


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