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Decreto Rilancio: mancato rinvio dell'assestamento di bilancio
L’intervento della Commissione ARCONET

La legge di conversione al decreto rilancio si appresta al giro di boa per la sua approvazione definitiva in Senato. Resta al momento ancora un dubbio, per gli enti che avessero già approvato il bilancio di previsione, quale funzione dovrebbe svolgere l’assestamento di bilancio non essendo stato rinviato in modo espresso, a differenza degli equilibri di bilancio che sono stati differiti al 30 settembre. Si ricorda, infatti, come l’art.106 prevedesse originariamente il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al prossimo 31 luglio in coincidenza con l’approvazione degli equilibri e l’assestamento di bilancio.
Con la modifica introdotta alla Camera, in attesa del via libero definitivo al Senato, è stato introdotto all’art.106 il comma 3-bis che ha rinviato dal 31 luglio al 30 settembre 2020 il termine per  la  deliberazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

L’intervento della Commissione ARCONET

L’art.175, comma 8, del Tuel precisa che “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”. Ora, non essendo stato spostato il termine per l’approvazione dell’assestamento di bilancio, la domanda posta alla Commissione Arconet riguarda la funzione svolta in questo caso dall’approvazione dell’assestamento entro il 31 luglio, ossia prima della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Con la risposta n.41 del 15 luglio Arconet ha precisato che “di norma l’assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. A seguito del rinvio al 30 settembre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione dell’assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all’adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020, quali l’utilizzo dell’avanzo o l’applicazione del disavanzo di amministrazione.
In ogni caso, l’adempimento dell’assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022”.


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