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Conto consuntivo da annullare se non sono rispettati i termini del suo deposito. Ma attenti ai tempi del ricorso
Il TAR Campania giudica il ricorso dei consiglieri comunali irricevibile in quanto depositato oltre il termine dalla data di adozione della delibera e non già da quella della sua pubblicazione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (sentenza n. 2427/2020) ha giudicato annullabile il deposito del conto consuntivo prima dei venti giorni dalla sua approvazione, ma ha giudicato il ricorso irricevibile dei consiglieri comunali in quanto depositato oltre il termine dalla data di adozione della delibera e non già da quella della sua pubblicazione.

La vicenda

Alcuni consiglieri di minoranza di un Comune partenopeo hanno proposto impugnazione della deliberazione di approvazione del conto consuntivo, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare degli effetti. Nel caso di specie il Segretario comunale ha comunicato a tutti i consiglieri l’avvenuto deposito in data 15 maggio 2019 dello schema di rendiconto corredato da tutti gli allegati, oggetto di approvazione da parte del Consiglio comunale previsto per la seduta del 4 giugno 2019. Tra la data del deposito e la data di approvazione del rendiconto vi sarebbero stati 19 giorni utili e non i 20 giorni previsti dall’art. 227, co. 2, del d.lgs. n. 267/2000, tanto che due consiglieri di minoranza hanno messo in votazione la pregiudiziale di rinvio dell’ordine del giorno relativo alla “proposta di approvazione del rendiconto di gestione 2018” che veniva bocciata dal Consiglio comunale che, in pari data, procedeva alla votazione del conto consuntivo 2018 ma i consiglieri di minoranza, promotori della pregiudiziale non votata, hanno abbandonato l’aula prima della votazione finale.

Avverso la deliberazione approvata dal consiglio comunale, i consiglieri di minoranza hanno proposto ricorso davanti al TAR sostenendo la violazione dell’art. 227, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, nonché dell’art 78 del regolamento di contabilità comunale in relazione ai principi del d.lgs. n. 118/2011 e dell’art 97 della Costituzione.

Il Comune ha replicato al ricorso nelle proprie memorie difensive, rilevando preliminarmente l’irricevibilità del ricorso per tardività, dovendosi individuare quale dies a quo non quello della pubblicazione della delibera (10 luglio 2019), ma il giorno di approvazione della delibera (4 giugno 2019) rispetto al quale la notifica del ricorso introduttivo (2 ottobre 2019) sarebbe tardiva.

La decisione del TAR

Il Tribunale amministrativo di primo grado ha giudicato da un lato fondato il motivo avanzato dai ricorrenti, ma ha, tuttavia, giudicato irricevibile il ricorso per tardività.

Nel merito il ricorso è stato, infatti, giudicato fondato in quanto sarebbe stato violato il termine (di cui all’art. 227, co. 2, TUEL) di 20 giorni antecedenti alla seduta per il deposito della proposta di bilancio prima della delibera di approvazione, con la conseguenza che l’omesso deposito del rendiconto entro il termine specificamente prescritto si sarebbe tradotto in un vulnus al corretto esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Tuttavia, non può revocarsi in dubbio come il dies a quo per l’impugnazione degli atti amministrativi cominci a decorrere dalla piena conoscenza dell’atto e che tale generale principio trovi applicazione anche con riguardo ai consiglieri comunali, con la conseguenza che per coloro i quali abbiano partecipato alla deliberazione oggetto di contestazione tale termine decorre dalla data in cui essa è stata adottata, se essi vi hanno preso parte (tra le tante TAR Puglia, Bari, sez. III, 29 gennaio 2009, n. 136). In altri termini, nel caso di specie, ricorrenti hanno espressamente posto la questione del mancato rispetto del termine di deposito di 20 giorni della proposta di bilancio consuntivo e dei relativi allegati, chiedendone lo stralcio dall’ordine del giorno e la posticipazione della discussione sulla proposta di consuntivo ad una successiva seduta consiliare, abbandonando l’aula nel momento in cui tale questione pregiudiziale è stata respinta e si è deciso di porre ugualmente in votazione il progetto di bilancio, di modo che se è vero che essi non hanno preso parte alla delibera contestata, è altresì vero che essi avevano piena contezza del mancato accoglimento della propria questione pregiudiziale e della lamentata lesione alle proprie prerogative. Avendo, pertanto, avuto piena conoscenza dei contenuti della deliberazione che era stata successivamente posta in approvazione, il termine di impugnazione decorreva dalla data di adozione della delibera (4 giugno) e non già da quella della pubblicazione (decorrente dal 10 luglio), in base al principio della piena conoscenza come sopra declinato per il caso di impugnazioni proposte dai Consiglieri comunali. In conclusione, il ricorso notificato in data 2 ottobre 2019 deve considerarsi tardivo rispetto alla data di approvazione della delibera del 4 giugno 2019 con la conseguente irricevibilità del gravame con la conseguenza dell’inammissibilità del ricorso evidenziato nei motivi aggiunti da parte dell’ente locale. Le spese del giudizio sono state, tuttavia, compensate trattandosi di definizione del ricorso in rito e non nel merito.


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