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Illegittimità costituzionale dell’esenzione dell’obbligo del DURC per importi esegui

Lo Stato ha impugnato davanti alla Consulta la legge regionale della Toscana che ha disposto che «La Regione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di contributi effettuati con risorse regionali.

Lo Stato ha impugnato davanti alla Consulta la legge regionale della Toscana che ha disposto che «La Regione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima del provvedimento di concessione e nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di contributi, benefici, sovvenzioni, di importo pari o superiore ad euro 5.000,00, effettuati con risorse regionali, a qualsiasi titolo e a favore di qualsiasi soggetto tenuto ad obblighi contributivi». Secondo l’Avvocatura dello Stato l’esenzione, ancorché limitata alla concessione di benefici economici di lieve entità, confliggerebbe con la disciplina statale che, invece, a tal fine richiede il possesso, senza alcuna limitazione, del DURC. Con la sentenza n.141 depositata in data 8 luglio 2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa regionale.

La difesa regionale

A dire della difesa della Regione Toscana la norma controversa ha limitato l’acquisizione del DURC alle erogazioni effettuate con risorse regionali di importo pari o superiore ad euro 5.000,00. Secondo il legislatore regionale tale limitazione sarebbe stata bilanciata dalla previsione che, comunque, anche al di sotto di tale importo, rimaneva il controllo a campione sulle relative dichiarazioni di regolarità, ai sensi della vigente normativa statale e regionale, come si legge nella relazione alla proposta di legge regionale, stabilendo nel preambolo della legge che «Restano comunque fermi, al di sotto di tale importo, per i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi contributivi per il personale dipendente, i controlli a campione sulle relative dichiarazioni di regolarità, ai sensi della vigente normativa statale e regionale». SI tratta della generale disciplina, quella dei controlli a campione, prevista dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La decisione della Consulta

Per il giudice delle leggi la disposizione impugnata, pur riferendosi testualmente alle risorse regionali, non esclude che l’esenzione possa incidere su settori in cui il legislatore nazionale ritiene indispensabile assolvere l’obbligo di presentazione del DURC. In particolare l’esenzione potrebbe scattare anche quando si tratti di “lavoro e legislazione sociale”, settore in cui, con giustificato rigore, si impone sempre la presentazione del DURC, nonché allorquando il beneficio sia, sì, finanziato dalla Regione, ma con il concorso di contributi europei, così entrando in conflitto con il d.l. n. 203 del 2005, come convertito, e con la legge n. 266 del 2005, che, in presenza di tali contributi, esigono sempre la presentazione del documento. In tale contesto non coglie nel segno l’Avvocatura delle Stato che ha evidenziato in modo semplicistico l’esistenza di un principio generale di obbligo di presentazione del DURC. Tuttavia, va però riconosciuto che resta non compatibile con l’istituto, come modellato dalla legislazione statale, una disciplina che trovi nel dato quantitativo il suo unico punto di riferimento, prescindendo, dalla tutela di valori di particolare sensibilità sociale. Infatti, la finalità perseguita dall’obbligo di presentazione del DURC, è quella della tutela del lavoro regolare e della salvaguardia dei relativi diritti di previdenza e assistenza, − con evidenti riflessi sulla tutela della concorrenza – ciò che induce a considerare di gran lunga prevalente tale profilo sostanziale rispetto al modesto onere amministrativo che ne scaturisce.

Per questa motivazione, la Consulta ha dichiarato incostituzionale la normativa regionale.


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