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Conversione in legge del decreto rilancio. Alcuni emendamenti approvati di interesse degli uffici finanziari (seconda parte)

Si concluede con questa ultima parte l'escursus relativo al "decreto rilancio": qui di seguito gli altri emendamenti approvati al d.l. 34/2020.

Qui di seguito gli altri emendamenti approvati al d.l. 34/2020.

Sospensione dei termini per gli enti in riequilibrio

E’ stato inserito l’art.114-bis al d.l. 34/2020 avente ad oggetto la sospensione dei termini per gli enti in riequilibrio finanziario prevedendo che:

“1. Il termine di impugnazione previsto dal comma 5 dell’articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in scadenza dall’8 marzo 2020 fino alla fine dell’emergenza da COVID-19, decorre dal 1o gennaio 2021.

  1. La verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell’anno 2020, prevista dal comma 6 dell’articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata nell’ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale riguarda l’intero anno e tiene conto degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Assunzioni di personale per gli enti in dissesto

E’ stato inserito l’art.118-bis avente ad oggetto le assunzioni di personale per gli enti in dissesto precisando che:

1. Nel rispetto dei princìpi di risanamento della finanza pubblica e del contenimento delle spese nonché per ragioni di celerità e di riduzione dei tempi procedimentali, nell’ottica dell’efficacia e dell’efficienza della pubblica amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario, le province, le città metropolitane e i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto, prima di bandire concorsi per nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo, possono riattivare e portare a termine eventuali procedure concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a seguito dell’acquisizione della condizione di ente strutturalmente deficitario o della dichiarazione di dissesto finanziario o dell’adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La definitiva assunzione di personale è effettuata nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 243, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’interno, e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale”.

Riduzione aliquote e tariffe enti territoriali

Sempre al medesimo art. 118-bis è stato previsto che:

1. Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale”.

Occupazione suolo pubblico

All’art.181 del d.l. 34/2020 sono stati inseriti i seguenti commi:

1-bis. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1o marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-bis.

1-quater. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato”.

Ristoro perdite servizi di trasposto scolastico

All’art.229 è stato inserito il comma 2-bis a ristoro delle spese degli enti locali subite per la chiusura dei servizi scolastici e del conseguente stop al relativo trasporto degli alunni, precisando che:

2-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell’erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno di 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’istruzione, previa intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All’onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto”.


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