MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Conversione in legge del decreto rilancio. Alcuni emendamenti approvati di interesse degli uffici finanziari

In attesa della definizione di questioni ancora pendenti, al momento è possibile verificare gli emendamenti che interessano gli enti locali approvati.

In attesa della definizione di questioni ancora pendenti, al momento è possibile verificare gli emendamenti che interessano gli enti locali approvati.

Differimento dei termini approvazione documenti contabili

Tra gli emendamenti approvati all’art.106 è stato aggiunto il comma 3-bis secondo cui:

In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all’articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre», la parola «contestuale» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il termine di cui al comma 2 dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021»”.

In altri termini è stato differito al 30 settembre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, mentre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è differito al 31 gennaio 2021. La salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui all’art.193 del Tuel è differita al 30 settembre 2020 anche per gli enti che avessero approvato il bilancio di previsione, avendo a tal fine eliminato il termine “contestuale” tra approvazione del bilancio ed equilibri di bilancio precedentemente previsto dal d.l. 34/2020 al 31 luglio 2020.

Sono stati, altresì, differiti i termini per l’invio telematico dei regolamenti e delle delibere per i tributi comunali, dal 14 ottobre al 31 ottobre, mentre gli atti pubblicati per i versamenti dei tributi a saldo del mese di dicembre il differimento dei termini è stato spostato dal 28 ottobre al 16 novembre 2020. Si ricorda, infatti che l’art.13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha precisato che:

A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune é tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza é fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza é fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”.

Fondo per i comuni in dissesto finanziario

Sono stati previsti alcuni interventi di sostegno per i comuni in dissesto finanziario inserendo a tal fine l’art.106-bis al d.l. 34/2020 dove è precisato che:

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all’Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo è ripartito, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2018, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto”.

Comuni danneggiati dall’emergenza Covid-19

Al fine di fornire ausilio ai comuni particolarmente danneggiati dall’epidemia Convid-19 è stato inserito l’art.112-bis al d.l. 34/2020 secondo cui:

1. In considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato comuni non compresi tra quelli previsti dall’articolo 112, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria.

  1. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto, sulla base della popolazione residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti; per i restanti comuni, si tiene conto dell’incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020.
  3. Per l’anno 2020, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l’emergenza. Per il medesimo anno, l’articolo 158 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l’emergenza”.

L’approfondimento terminerà domani.


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