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"No" al riconoscimento del debito fuori bilancio in esercizio provvisorio

Secondo la Corte dei conti, l’ente non è abilitato a riconoscere i debiti fuori bilancio in esercizio provvisorio per due ordini di ragioni...

Secondo la Corte dei conti per le Marche (deliberazione n.55/2020) l’ente non è abilitato a riconoscere i debiti fuori bilancio in esercizio provvisorio per due ordini di ragioni. La prima in quanto la delibera di riconoscimento può essere adottata solo in occasione di precise scansioni temporali. La seconda ragione discende dal principio di tipicità e tassatività delle spese consentite nel corso dell’esercizio provvisorio tali da escludere che si possa procedere all’adempimento di obbligazioni che non rientrano nei casi contemplati e, ancor di più, di carattere eccezionale, come quelle aventi ad oggetto debiti fuori bilancio.

Le operazioni anomale sottoposte a controllo

Dall’esame dei conti di un ente locale, il Collegio contabile marchigiano ha rilevato che, con provvedimento di Consiglio comunale, è stato riconosciuto un debito fuori bilancio in costanza di esercizio provvisorio. A giustificazione di tale riconoscimento, il Comune ha evidenziato che al fine del citato riconoscimento del debito la Giunta comunale ha approvato una variazione di bilancio con applicazione di avanzo di amministrazione, relativo a risorse confluite nella componente accantonata. La citata variazione, a dire dell’ente, si sarebbe resa necessaria ed urgente al fine di evitare un danno all’Ente in quanto il decreto ingiuntivo notificato verso la fine dell’anno, in mancanza del riconoscimento del debito entro il temine di 120 giorni, previsti dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, l’ente si sarebbe esposto a ricevere alla notifica dell’atto di precetto e successiva esecuzione forzata, con possibili danni erariali per gli importi più elevati eventualmente pagati. In questo caso, l’ente locale da atto che l’operazione sia avvenuta ai sensi dell’art. 163, comma 7, del TUEL e il punto 9.2 del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, secondo cui si sarebbe proceduto in via preliminare a:

I rilievi dei giudici contabili

Secondo il Collegio contabile, in disparte le giustificazioni addotte dall’ente locale, ossia l’eventuale violazioni di norme che disciplinano l’utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione quanto, piuttosto, il riconoscimento del debito in esercizio provvisorio.

Infatti, il Collegio contabile ha precisato che la giurisprudenza contabile ha sancito da tempo l’impossibilità di “procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio nel corso dell’esercizio provvisorio di bilancio. E ciò per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, la delibera di riconoscimento può essere adottata solo in occasione di precise scansioni temporali, in particolare in sede di approvazione del bilancio di previsione, ovvero in occasione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193, comma 2, del TUEL, ferma restando la possibilità di disporre a livello regolamentare che si possa provvedere in ogni fase dell’esercizio, secondo il dettato del comma 1 dell’art. 194 del TUEL. Si tratta, non a caso, dei momenti in cui gli equilibri di bilancio vengono valutati in maniera approfondita e complessiva. In quest’ottica, ipotizzare che si possa provvedere proprio durante la “vacanza” del bilancio costituirebbe un’inammissibile aporia logica.

In secondo luogo, il principio di tipicità e tassatività delle spese consentite nel corso dell’esercizio provvisorio esclude che si possa procedere all’adempimento di obbligazioni che non rientrano nei casi contemplati e, ancor di più, di carattere eccezionale, come quelle aventi ad oggetto debiti fuori bilancio (Sezione Regionale Controllo Sicilia, deliberazione n. 78/2014 e n. 189/2014, Sezione Regionale Controllo Campania, deliberazione n. 213/2013, nonché le deliberazioni di questa Sezione n. 82/2017 e, da ultimo, n. 132/2019). Solo in questa prospettiva, il Collegio contabile ha convenuto sul fatto che la disciplina legislativa, di cui al capo IV del TUEL ed in particolare l’art. 194, obbliga i singoli enti ad adottare tempestivamente i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di oneri aggiuntivi che potrebbero determinare danno erariale.  

Conclusioni

In definitiva, il Collegio contabile ha accertato la sussistenza di gravi irregolarità contabili in relazione all’avvenuto riconoscimento di debiti fuori bilancio in costanza di esercizio provvisorio.


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