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Ripiano del disavanzo alla prova del cambio metodo di calcolo del Fondo crediti

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

Le risultanze del rendiconto dell’esercizio 2019, il cui termine di approvazione è fissato al 30 giugno (articolo 107, comma 1, del Dl 18/2020) assumeranno un ruolo fondamentale nella delicata partita a scacchi rappresentata dagli equilibri di bilancio 2020. Per coloro che chiuderanno con un avanzo disponibile (lettera e del prospetto positiva), le risorse potranno essere utilizzate sull’esercizio in corso per finanziare le spese o far fronte alle minori entrate. Per coloro che, invece, chiuderanno in disavanzo, avendo una lettera e) negativa, si tratterà di capire se e in che entità il disavanzo dovrà essere posto a carico del bilancio 2020-2022. Sono oramai numerose le disposizioni che regolano i tempi di recupero del disavanzo degli enti locali, tanto da rendere spesso difficile trovare la soluzione giusta e determinare correttamente le quote annuali. A questo proposito, l’articolo 39-quater del Dl 162/2019 contiene una norma speciale riferita al disavanzo che si genera dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario nel calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità. Metodo semplificato che, introdotto in fase di avvio dell’armonizzazione proprio per rendere graduale il peso degli accantonamenti, dal rendiconto 2019 deve essere definitivamente abbandonato in favore del calcolo puntuale determinato sulla base della percentuale di somme non riscosse nei cinque anni precedenti. Calcolo che il più delle volte porta a un aumento del Fondo crediti dubbia esigibilità rispetto al passato. Per rendere finanziariamente sostenibile il passaggio, il legislatore ha concesso agli enti interessati che, per effetto di questa disposizione, dovessero far emergere un disavanzo o peggiorare il deficit già esistente, di diluire l’onere del maggiore accantonamento lungo un arco temporale molto più lungo di quello ordinario (15 anni anziché 3). Come effettuare il calcolo del disavanzo Il calcolo del maggiore disavanzo soggetto a queste regole è presto fatto. Occorre innanzitutto confrontare il Fondo crediti dubbia esigibilità determinato al 31 dicembre 2019 con le modalità ordinarie con quello che, alla medesima data, si sarebbe ottenuto applicando il metodo semplificato (ovvero: Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2018 + Fondo crediti dubbia esigibilitàstanziato definitivamente in bilancio – crediti cancellati per inesigibilità). La differenza tra i due fondi rappresenta l’importo massimo del disavanzo ripianabile in 15 annualità. Attenzione tuttavia al fatto che l’effettivo disavanzo da assoggettare alla spalmatura quindicennale potrebbe essere inferiore in quanto dipendente dall’effettivo peggioramento del disavanzo generale, non dipendente da Fondo crediti dubbia esigibilità, che si registra alla fine del 2019 rispetto a quello determinato al 31/12/2018. Poniamo il caso di un ente che ha chiuso il 2018 con un disavanzo da riaccertamento straordinario di -900.000 e ha come obiettivo, alla fine del 2019, di calcolare un disavanzo pari a – 870.000 (con quota di disavanzo a carico del 2019 di 30.000). A fronte di un maggior accantonamento a Fondo crediti dubbia esigibilità determinato dal passaggio al metodo ordinario pari a 1.000.000 euro, il disavanzo accertato alla fine del 2019 risulta essere di 1.500.000. Ciò significa che il peggioramento del disavanzo è pari a 630.000 (1.500.000 – 870.000) e che solo tale importo (e non la cifra più alta di un milione) potrà essere recuperato in 15 anni. Una previsione che penalizza gli enti in disavanzo da riaccertamento straordinario che, nel 2019, hanno conseguito risultati migliori delle attese e che, alla luce dell’articolo 111, comma 4-bis, del Dl 18/2020, potrebbero non applicare la quota di disavanzo sul bilancio. La decorrenza del recupero dal 2021 L’articolo 39-quater del decreto legge Milleproroghe prevede che il ripiano di questo disavanzo decorra a partire dall’esercizio 2021 e non dall’esercizio 2020. Appare evidente che l’applicazione della norma decorra dal 2020 (anno di approvazione del rendiconto 2019), mentre il 2021 è solo l’anno di inizio del ripiano del disavanzo. In sostanza viene concesso un anno di tempo in più per far partire il recupero, lasciando indenne l’esercizio 2020 che, alla luce dell’emergenza Covid-19, faticherà a trovare un proprio equilibrio. La delibera di ripiano, però, dovrà essere approvata tassativamente entro 45 giorni dall’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2019, pena l’avvio delle procedure di scioglimento del consiglio. Una norma a metà Si deve infine evidenziare come la disposizione in esame non rappresenti fino in fondo un porto sicuro per gli enti. Il beneficio analizzato coinvolge solamente quegli enti che hanno dichiarato di aver applicato fino al rendiconto 2018 il metodo semplificato nel calcolo del Fondo crediti dubbia esigibilità. Ma che succede ai numerosi enti che, pur non avendo dichiarato l’applicazione del metodo semplificato, hanno sottostimato l’accantonamento e ora vorrebbero riparare? Ciò potrebbe essere accaduto per mero errore di calcolo, per una scorretta e puntuale individuazione delle entrate di dubbia esigibilità oppure per evitare un disavanzo che non potrebbe essere ripianato con mezzi ordinari. La norma dimentica le diffuse situazioni di non conformità del calcolo del Fondo crediti dubbia esigibilità che avrebbero bisogno di emergere per portare alla luce la reale consistenza del rischio di inesigibilità dei crediti e avviare un reale percorso di risanamento degli enti. C’è bisogno di una interpretazione coraggiosa della disposizione, che ci auguriamo possa arrivare dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, chiamate ad esaminare i rendiconti degli enti. Nel frattempo i consigli comunali/provinciali non possono che approvare un documento verità che evidenzi eventuali errori o diverse interpretazioni e che si conceda, in piena trasparenza, la possibilità di accedere alla spalmatura quindicinale alla stessa stregua di chi ha applicato un metodo semplificato, i cui calcoli non sempre erano aderenti alla norma (basti pensare all’individuazione della quota relativa ai crediti stralciati).

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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