MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Le conseguenze dell’ente locale in presenza di una partecipata in perdita
La Corte dei conti evidenzia gli effetti sul bilancio di un ente locale in presenza di continue perdite della propria società partecipata.

La Corte dei conti del Piemonte (deliberazione n.63/2020) evidenzia gli effetti sul bilancio di un ente locale in presenza di continue perdite della propria società partecipata.

La situazione della società partecipata

Dall’analisi della società partecipata nel trasporto pubblico locale è emerso che la stessa aveva accumulato negli ultimi esercizi risultati negativi. E’ stato rilevato come i sintomi negativi della gestione, da subito manifestatisi, nel tempo si sono amplificati:

– da una parte, l’entità, sostanzialmente stabile nel tempo, dei costi di struttura è tale da richiedere un margine derivante dalla differenza tra valore della produzione e costi variabili che può essere garantito solo da maggiori volumi di servizi resi (la contrazione dei chilometri percorsi – in presenza di una ridotta variabilità del costo del lavoro – non genera, al contrario, significativi benefici sul margine);

– dall’altra, oltre allo squilibrio ricavi-costi con conseguente criticità dei conti economici, è andata crescendo, altresì, la criticità finanziaria derivante dai risultati di esercizio negativi e dalla crescita dello stock di crediti vantati per servizi resi ma oggetto di contenzioso.

Il piano di ristrutturazione, ai sensi dell’art.14 comma 4 d.lgs n.175/2016, è definito sulla base di alcuni assunti derivanti da un’analisi della situazione societaria:

– dimensione “piccola” della Società;

– politiche di programmazione e gestione del TPL mirate a razionalizzare l’offerta ed a ridurre il numero degli attori (concentrazione);

– processi di innovazione sul fronte sia hardware (mezzi, alimentazione, etc.) sia software (modalità di organizzazione ed erogazione del servizio, tariffazione, etc.), che implicano investimenti rilevanti e bisognosi di “economie di scala” oggi non oggettivamente sostenibili da una realtà “piccola”.

Nell’elaborazione del piano emergono due momenti:

– uno a breve termine, più concreto ed immediato, finalizzato a “mettere in sicurezza” la Società, nel rispetto della normativa contabile ed amministrativa;

– uno di medio-lungo termine, secondo una visione di TPL a servizio del territorio che implica revisione ed integrazioni di reti, modalità di erogazione del servizio, processi di partnership ed aggregazioni.

La Sezione ritiene, tuttavia, di evidenziare criticamente che il piano sviluppa essenzialmente solo la prima fase con una prospettiva al 2022 sulla base della situazione data.

Il Piano, al fine di sopperire al fabbisogno di cassa immediato della Società, a rischio di sospensione forniture e conseguente interruzione del servizio, e all’attuazione degli indispensabili investimenti, individua una serie di interventi ulteriori, quali:

– l’accensione di un mutuo a 5 anni per un valore di circa 100.000 euro nel IV° trimestre 2019;

– definizione di piani di rientro con i fornitori con i livelli più alti di sofferenze;

– diluizione del debito vs. dipendenti per TFR;

– azione volta ad incassare circa 45.000 euro di crediti entro settembre 2020;

– versamento da parte dei soci, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, di quanto dovuto per la copertura delle perdite accertate dell’esercizio 2019 entro il 30 maggio 2020.

Sotto il profilo patrimoniale, la situazione appare in parte migliorata rispetto al passato ma solo grazie all’impiego delle risorse derivanti dai versamenti dei soci a copertura perdite esercizio 2018 – peraltro, a carico del Comune è previsto un contributo per ripiano perdite 2018 pari a 89.365,22 euro e per ripiano perdite 2019 stimato pari a 77.570,80 – ed alla contrazione dei costi ed alla mancata effettuazione dei previsti acquisti di 2 bus usati.

Il monte crediti complessivo al 31 agosto 2019 ammonta a 464.000 euro circa, circostanza che dimostra come i detti crediti siano in diminuzione per una percentuale del 24%.

Ad oggi, la Sezione prende atto del fatto che non risultano ancora avere avuto buon esito le trattative per accendere il previsto finanziamento di 100.000 euro a 5 anni, finanziamento che rappresentava un accompagnamento di terzi all’impegno dei soci verso i ripianamenti delle perdite degli esercizi 2018 e 2019.

Non va sottaciuto il fatto che il Piano stima necessario un significativo intervento da parte dei Soci nel biennio 2019-2020, per circa 460.000 euro, al fine di sostenere patrimonialmente la Società ed allontanare la prospettiva di messa in liquidazione della medesima, fatto che determinerebbe una svalorizzazione degli asset societari che rivestono un valore significativo solo in una prospettiva di continuità.

In assenza degli interventi sopra richiamati, la Società corre il rischio di trovarsi in presenza di prevedibili perdite dell’esercizio stesso tali da ridurre di oltre 1/3 il capitale sociale con i conseguenti effetti ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile (che per le s.p.a. contempla l’inevitabilità della riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate qualora la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo).

Il Collegio contabile ricorda come ai sensi dell’art 2327 cod.civ. la società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a centoventi mila euro. Non solo: corre l’obbligo evidenziare che, per quanto concerne la liquidità, la principale fonte di copertura, a titolo di nuove risorse finanziarie, è fondata sul ripiano delle perdite degli esercizi 2018 (dato accertato) e 2019 (dato stimato), giusta art. 21 del d. Igs. n° 175/2016.

Ed in effetti, il ripiano di una parte della perdita dell’esercizio 2018, come già riferito, è avvenuta con l’intervento finanziario realizzato attraverso la partecipazione dei soci.

Per la perdita attribuita all’esercizio 2019 – stimata in euro 77.570 – in attesa dell’approvazione del bilancio 2019, il prospetto Siope 2020, aggiornato al 4 giugno 2020, non riporta alcun dato o elemento similare nella voce di bilancio corrispondente denominata “trasferimenti ad altre imprese partecipate”. Ciò fa presumere che il trasferimento in oggetto non sia ancora stato effettuato.

Le indicazioni del Collegio contabile

I giudici contabili piemontesi rammentano come la norma di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), prevede che, qualora un organismo partecipato presenti un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, l’Ente locale partecipante è tenuto ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, l’importo corrispondente in apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell’anno successivo. Viene, dunque, creata una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la consequenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo, con l’obiettivo di una maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati. Come precisato dalla giurisprudenza contabile, “il meccanismo dell’accantonamento risponde all’esigenza di consentire una costante verifica delle possibili ricadute delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti locali e si pone quindi nell’ottica dalla salvaguardia degli equilibri finanziari presenti e futuri degli enti stessi. Le citate disposizioni prevedono anche che le somme accantonate nel fondo vincolato in questione tornino nuovamente nella disponibilità dell’ente partecipante (e possano cioè essere destinate alla copertura di spese effettive) qualora il medesimo ripiani le perdite di esercizio o dismetta la partecipazione, oppure il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Lo stesso effetto si realizza ove le perdite conseguite in esercizi precedenti siano ripianate dagli stessi soggetti partecipati, cioè siano riassorbite attraverso la gestione successiva” (v., Sez. Liguria, deliberazione n. 24/2017/PAR).

In altri termini, l’obbligo di accantonamento di quote di bilancio, in correlazione a risultati gestionali negativi degli organismi partecipati, non comporta l’insorgenza a carico dell’Ente socio, anche se unico, di un conseguente obbligo al ripiano di dette perdite o all’assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato . In altri termini, pur in presenza degli accantonamenti in argomento, pertanto, il “soccorso finanziario” nei confronti degli organismi partecipati si ritiene permanga del tutto precluso allorché si versi nella condizione di reiterate perdite di esercizio, presa in considerazione dall’articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con disposizione confermata dall’art. 14, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.


https://www.bilancioecontabilita.it