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L’invalidità del rendiconto per violazione dei termini può essere sanata con convalida successiva

Il mancato rispetto dei termini di venti giorni, imposti dall’art. 227, co. 2, del d.lgs. n. 267/2000, tra il deposito della proposta e l’approvazione del rendiconto di gestione da parte del Consiglio comunale, comporta l’annullamento della deliberazione.

Il mancato rispetto dei termini di venti giorni, imposti dall’art. 227, co. 2, del d.lgs. n. 267/2000, tra il deposito della proposta e l’approvazione del rendiconto di gestione da parte del Consiglio comunale, comporta l’annullamento della deliberazione, fatta valere dai Consiglieri comunali per violazione delle loro prerogative. Tuttavia, il Consiglio comunale può successivamente disporre una nuova approvazione convalidando il conto consuntivo, ai sensi dell’art. 21 nonies, co. 2, l. 241/1990, rimettendo nei termini le prerogative dei consiglieri comunale non rispettate nel primo atto deliberativo, facendo con tale successivo atto decadere i presupposti per l’impugnativa iniziale. Sono queste le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania con la sentenza n. 2229 del 5 giugno 2020.

I fatti

Alcuni consiglieri comunali hanno adito il tribunale amministrativo di primo grado per far dichiarare l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale con la quale veniva approvato il rendiconto di gestione. I consiglieri hanno, infatti, contestato la legittimità e hanno chiesto l’annullamento per violazione dell’art. 227 del d. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), per difetto di istruttoria e per violazione del giusto procedimento. In altri termini, i consiglieri non hanno contestato il contenuto della delibera di approvazione del rendiconto di gestione, ma la violazione delle proprie prerogative consiliari che sarebbero state lese per effetto della contestata violazione del termine di venti giorni di cui all’art. 227 del TUEL. Infatti, è indubbio che la disposizione legislativa imponga il termine di venti giorni dal deposito della proposta del rendiconto di gestione prima della delibera di approvazione, con la conseguenza che l’omesso deposito del rendiconto entro il termine specificamente prescritto si sarebbe tradotto in un vulnus al corretto esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Le osservazione dell’ente locale

Nel costituirsi in giudizio il Comune ha evidenziato che, con successiva delibera consiliare, si è proceduto alla convalida della delibera consiliare oggetto di impugnazione per l’esame ed approvazione del rendiconto della gestione, nella cui deliberazione si erano espressamente richiamate le vicende che avevano dato origine al ricorso. Alla seduta erano, inoltre, presenti anche i consiglieri ricorrenti che non hanno, però, impugnato il nuovo provvedimento.

La decisione del TAR

Il Collegio amministrativo, ha preso atto che, con la partecipazione dei ricorrenti, sia stata discussa la posizione quest’ultimi e sono state oggetto di discussione le questioni poste all’attenzione del Tribunale amministrativo. Successivamente il Consiglio Comunale ha deciso di convalidare, ai sensi dell’art. 21 nonies, co. 2, l. 241/1990, la delibera impugnata. Ne consegue, secondo i giudici amministrativi,  come in via sopravvenuta sia venuto meno l’interesse da parte dei ricorrenti all’annullamento della deliberazione del conto consuntivo originaria, in quanto la delibera impugnata è stata sostanzialmente superata dalla successiva delibera di Consiglio comunale non impugnata dai ricorrenti medesimi.       


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