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Bilanci 2012 a rischio con le elezioni

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il Testo unico degli enti locali (articolo 38, comma 5) stabilisce che i consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Fissate le elezioni per il 6 e 7 maggio, i consigli comunali in scadenza si ritroveranno a dover decidere se deliberare il rendiconto di gestione con scadenza prevista al 30 aprile 2012 e il bilancio di previsione con scadenza prevista il 30 giugno.

Al riguardo non vi sono dubbi sul fatto che l’approvazione del rendiconto di gestione costituisca atto urgente e improrogabile, in quanto atto la cui scadenza è prefissata per legge (si veda la circolare del ministero dell’Interno FL 6/2009 e la circolare Anci 36/2009), e anche in considerazione degli effetti negativi che la mancata approvazione del rendiconto nei termini comporta.

Qualche problema invece sembra sorgere per l’approvazione, da parte del consiglio in scadenza, del bilancio di previsione 2012, dal momento che la scadenza è stata prorogata al 30 giugno e quindi quasi due mesi dopo lo svolgimento delle elezioni. Al riguardo deve evidenziarsi la presenza di giurisprudenza amministrativa (Tar Lombardia) che si è orientata nel senso che la limitazione delle funzioni del Consiglio Comunale, nei 46 giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, ai soli atti che siano «urgenti e improrogabili» e non possano pertanto attendere di essere portati all’attenzione del nuovo consiglio, trova inderogabile applicazione soprattutto laddove il potere esercitato in prossimità del suo spirare regoli situazioni future che sono in grado di produrre effetti permanenti e che vincolano nelle scelte discrezionali il successivo titolare della potestà amministrativa.

Per il bilancio 2012, vista la sua possibilità di approvazione entro il 30 giugno 2012 e quindi ad opera della nuova amministrazione, una sua approvazione da parte del consiglio comunale in scadenza sembra porre il problema del rispetto dei requisiti di urgenza e improrogabilità; ciò tenuto conto soprattutto del fatto che si tratterebbe di scelte che vincolerebbero o condizionerebbero anche la nuova amministrazione (vi veda Tar Puglia n. 382/2004), anche alla luce della giurisprudenza più recente che appare restrittiva al riguardo.

A tal fine va segnalata, tra le altre la sentenza della Corte Costituzionale, la n. 68/2010 che, pur intervenendo in materia regionale (ma con principi validi per l’intero ordinamento delle autonomie), ha sancito chiaramente il principio che nell’immediata vicinanza al momento elettorale, pur restando ancora titolare della rappresentanza del corpo elettorale, il Consiglio non solo deve limitarsi ad assumere determinazioni del tutto urgenti o indispensabili, ma deve comunque astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori; interessante sul punto è poi la sentenza 578/2011 del Tar Friuli, che ha escluso la validità di delibere adottate in pendenza di elezioni in assenza di un termine di necessaria esecuzione.

Su questa falsariga è intervenuta in queste settimane anche la circolare della Regione Friuli Venezia Giulia n. 2/2012, del 5 marzo, dove si dice che a decorrere da quella data i Consigli comunali, nell’esercizio della loro discrezionalità amministrativa, potranno autonomamente, individuare i casi in cui ricorrono gli estremi dell’urgenza e improrogabilità richiesti dalla normativa per giustificare l’esercizio delle funzioni loro proprie. La circolare aggiunge che «si reputa conveniente» -ricordare che questi casi sono senz’altro da rinvenire «ogniqualvolta l’inattività degli organi comporti un danno per l’ente o si configuri come un inadempimento in relazione a precisi obblighi derivanti da leggi, provvedimenti amministrativi o comunque collegati a vincoli contrattuali; si evidenzia, inoltre, la necessità che l’improrogabilità e l’urgenza vengano adeguatamente motivate, specialmente quando sono atti per il cui compimento non è prescritto un termine».


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