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Non è sufficiente il conflitto con l’amministrazione comunale e i funzionari per revocare i revisori dei conti

L’assenza di collaborazione, il rilascio di pareri negativi senza valide motivazioni o le ingerenze sulle scelte politiche dell’ente, non sono state considerate motivazioni sufficienti, dal TAR per la dichiarazione di revoca dei revisori dei conti disposta dal Consiglio comunale.

L’assenza di collaborazione, il mancato rispetto dei termini previsti dal regolamento di contabilità per l’espressione dei pareri obbligatori, i comportamenti di natura ispettiva e inquisitori, il rilascio di pareri negativi senza valide motivazioni, la presenza in orari di chiusura dell’ente con aumento dei costi di gestione e, infine, le ingerenze sulle scelte politiche dell’ente, non sono state considerate motivazioni sufficienti, dal TAR delle Marche (sentenza n.192/2020), per la dichiarazione di revoca dei revisori dei conti disposta dal Consiglio comunale. Infatti, la mera conflittualità tra i revisori e gli organi comunali, anche quando la stessa sia particolarmente marcata, non è motivo sufficiente per disporre la revoca da parte del Consiglio comunale.

La vicenda

La Giunta Comunale, prendendo atto delle gravi inadempienze dei revisori dei conti, ha dato mandato al Vice Segretario di attivare l’istruttoria sulla legittimità dei comportamenti dei revisori dei conti. Il Vice Segretario nella propria istruttoria ha riconosciuto una serie di addebiti da parte dei componenti del Collegio di revisione contabile e ne ha dato loro comunicazione, ai fini della conclusione del procedimento di revoca, per inadempienza e per gravi e insanabili contrasti con l’Ente locale. Alle controdeduzioni delle componenti del Collegio dei revisori ha controdedotto il Segretario Comunale e, successivamente, il Consiglio comunale a maggioranza ha deciso, mediante deliberazione di giunta, di confermare la revoca dei revisori. Nelle motivazioni della revoca, la deliberazione consiliare ha evidenziato una serie di comportamenti tali da minare l’attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento.

I motivi di censura dei ricorrenti

Tra i vari motivi di censura, è stata dedotta l’irregolarità del procedimento amministrativo di revoca in quanto non sarebbero, a dire delle ricorrenti, state rispettate le normative che disciplinano la validità della deliberazione: sarebbe mancata infatti, nell’avviso di convocazione del consiglio, l’indicazione della proposta di revoca del Collegio dei Revisori dei conti e, inoltre, nel regolamento del consiglio comunale non sarebbero previsti mezzi atti ad ovviare a una revoca istantanea dell’organo di revisione, lasciandone sprovvisto l’ente locale per almeno un mese.

Le ricorrenti hanno poi evidenziato la sussistenza di un conflitto di interessi in capo al Vice Segretario Generale dell’ente locale, il quale avrebbe assunto nella fattispecie in esame il duplice ruolo di delegato all’istruttoria del procedimento di revoca e di responsabile del procedimento nella proposta della delibera di revoca, il supposto conflitto di interessi si estenderebbe poi, a dire delle ricorrenti, anche al Sindaco, al Segretario Generale e ad alcuni componenti della Giunta comunale. Sul Vice Segretario Generale, in particolare, le componenti dell’organo di revisione dei conti, hanno dedotto la violazione dell’obbligo di astensione ex art. 6 bis della legge n. 241 del 1990 in quanto in passato gli erano state refertate dallo stesso gravi irregolarità (con la formulazione di ipotesi di reato, di responsabilità dirigenziale e conseguente danno erariale) ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. e) del d.lgs. 267 del 2000.

Non sarebbe poi avvenuta regolarmente la notifica della contestazione di addebito nei confronti dei ricorrenti che, per l’appunto, hanno dedotto la violazione degli articoli 8, 22 e 25 della legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere, non essendo tale notifica corredata da tutti i documenti richiesti al fine della prova delle condotte contestate; un’ulteriore violazione consisterebbe poi nella compressione dei termini che decorrono dall’avvio del procedimento alla proposta per la delibera consiliare di revoca, previsti dall’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 in almeno dieci giorni.

Un altro motivo di centrale importanza nel ricorso presentato dalle componenti del Collegio dei revisori dell’ente locale convenuto è relativo al difetto di motivazione, non vi sarebbe infatti, a loro dire, la sussistenza delle gravi inadempienze e dei gravi e insanabili contrasti con l’ente comunale, così come individuati dalla giunta comunale nella deliberazione di revoca; non sarebbero inoltre configurabili le ipotesi di revoca previste dagli articoli 235 e 239 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Tra le altre censure, i ricorrenti hanno contestato l’assenza di collaborazione con il Consiglio Comunale e l’amministrazione, il reiterato mancato rispetto dei termini previsti dal Regolamento di Contabilità Armonizzata dell’ente per l’emissione dei pareri obbligatori, il rallentamento ed ostruzione dell’attività amministrativa con comportamenti esclusivamente ispettivi ed inquisitori, l’emissione di pareri non favorevoli senza motivazioni valide e non attinenti la gestione economico-finanziaria, un aumento dei costi di gestione a causa della presenza dell’organo di revisione in orario di chiusura dell’ente, le pesanti accuse ed offese ai funzionari ed agli amministratori e le ingerenze nelle scelte politico-amministrative. A supporto della revoca l’ente ha fatto esplicito riferimento alla sentenza n.2875/2018 del Consiglio di Stato secondo cui la revoca poteva ritenersi ammissibile anche per fattispecie differenti di quella del mancato rispetto del termine di cui all’articolo 239 comma 1 lett. d del d.lgs n. 267 del 2000.

Il Comune si è poi costituito, resistendo integralmente al ricorso e dopo la pubblica udienza il giudice amministrativo ha trattenuto il ricorso in decisione.

Le precisazioni del giudice amministrativo

Dopo aver confutato le ragioni di rito, formulate nel ricorso dai revisori estromessi, avuto riguardo ai conflitti di interessi relativi alle posizioni del Vice Segretario Generale, del Segretario Generale, del Sindaco e di alcuni componenti della Giunta comunale, tutti soggetti che hanno proceduto alla formulazione degli addebiti nei confronti delle ricorrenti e della conseguente deliberazione di revoca, il Tribunale Amministrativo per la Regione Marche ha escluso che il provvedimento del Consiglio comunale fosse sufficientemente motivato nel merito, accogliendo così la censura presentata dalle componenti dell’organo di revisione contabile dell’ente. Secondo il Collegio amministrativo, infatti, le motivazioni prodromiche alla revoca dell’incarico non hanno provato a sufficienza la presenza di condotte dell’organo di revisione che, omettendo o gravemente ritardando il regolare compimento delle attività e delle funzioni previste dall’art. 239, comma 1 del d.lgs. n. 267 del 2000 e dello Statuto Comunale, abbiano impedito od ostacolato il funzionamento dell’organo consiliare. I giudici amministrativi hanno, infatti, evidenziato che la prova di tali condotte deve essere rigorosa, per evitare che il controllato possa procedere alla revoca dei revisori in presenza di situazioni di conflittualità o rilievi non graditi, con la sola affermazione che la loro attività incide sul regolare funzionamento degli organi comunali. Nel caso di specie, continua il consesso amministrativo, vi è un’evidente situazione di forte conflittualità, tra il Comune e i revisori, ma da ciò solo non può discendere la revoca, in quanto non si è in presenza di un atto discrezionale dell’amministrazione, ma deve essere basata su circostanze oggettive e non sul venir meno di un rapporto fiduciario, rapporto che, ovviamente, non può fare parte delle dinamiche esistenti tra un ente e sui controllori.

La decisione del Tribunale Amministrativo

Per quanto sopra esposto, Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo ha accolto e, per l’effetto, ha annullato la deliberazione del Consiglio Comunale di revoca delle componenti del Collegio dei revisori dei conti, come specificato in motivazione.


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