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Corte dei conti, scavalco condiviso possibile anche se i bilanci vengono approvati in ritardo

di Gianluca Bertagna

La delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 10/2020 Il divieto di assunzione previsto in caso di ritardo nell’approvazione dei documenti contabili non si applica all’istituto dello scavalco condiviso. È questo il principio di diritto enunciato dalla Corte dei conti Sezione Autonomie nella delibera n. 10/2020 in cui sono state esaminate le caratteristiche dell’articolo 14 del contratto 22 gennaio 2004 che permette di utilizzare contemporaneamente e nel limite delle 36 ore un dipendente su più amministrazioni. Il divieto di assunzione Con l’articolo 9, comma 1-quinquies, del Dl 113/2016 è stato previsto un particolare divieto temporaneo di assunzione nel caso di ritardata approvazione dei documenti finanziari delle amministrazioni locali. Le casistiche sono ben precise in quanto riguardano il mancato rispetto dei termini indicati dalla legge per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine per l’approvazione, dei dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. La sanzione, peraltro, è di quelle più gravi in quanto si riferisce al divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Divieto, però, temporaneo in quanto vigente, fino a quando gli enti non abbiano adempiuto ai predetti obblighi. Le tipologie di scavalco Le modalità di svolgimento delle attività lavorative presso un ente locale, però, non sono sempre facilmente identificabili o sovrapponibili con le indicazioni dei disposti normativi. Tra le prestazioni tipicamente non inquadrabili in casistiche predefinite rientra il cosiddetto scavalco condiviso che attualmente è disciplinato in due contesti differenti. Da una parte si trova, infatti, l’articolo 14 del contratto 22 gennaio 2004 che concede la possibilità a un lavoratore di un’amministrazione di condividere il suo tempo di lavoro con un altro ente. Dall’altra parte c’è l’artiolo 1, comma 124, della legge 145/2018 che dispone che gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti, cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. Il principio di diritto Proprio per questa suddivisione del tempo del lavoro e quindi degli oneri finanziari gli enti locali si sono chiesti se il divieto di assunzione previsto dal Dl 113/2016 si estenda a queste fattispecie visto che a livello complessivo non vi è un esborso maggiore per la finanza pubblica. Le sezioni regionali della Corte dei conti hanno fornito risposte contrastanti tanto che si è reso necessario l’intervento a livello centrale della sezione Autonomie. La risposta definitiva dei magistrati contabili è a questo punto inequivocabile: lo scavalco condiviso è escluso dal perimetro di applicazione della norma che prevede il divieto di assunzione a seguito del mancato rispetto dei termini per l’approvazione dei documenti contabili.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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