MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Per le nuove assunzioni verifica sull'equilibrio tra entrate e uscite «ricorrenti»

di Corrado Mancini

La determinazione dei maggiori spazi assunzionali, in base a quanto stabilito dal Dpcm 17 marzo 2020 emanato in attuazione del Dl 34/2019, è subordinata all’asseverazione da parte dell’organo di revisione del rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio. Ai revisori la norma assegna un compito non certo agevole e non scevro di responsabilità. L’asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio comporta, da parte dell’organo di revisione, una attenta analisi finanziaria, economica e patrimoniale dell’ente sia con riferimento ai risultati consolidati nei rendiconti che a quelli previsionali espressi nel bilancio di previsione. Innanzitutto è utile ricordare come l’allegato n.1 al Dlgs 118/2011 (Principi generali o postulati) al n. 15 dia una definizione ampia di equilibrio di bilancio, disponendo: « Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell’equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. L’equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali ». É anche logico pensare che l’analisi dell’organo di revisione, senza escludere la valutazione degli equilibri economici e patrimoniali, si concentrerà principalmente sull’equilibrio finanziario, con una maggiore attenzione all’equilibrio di parte corrente e, in particolare, all’equilibrio fra entrate a carattere ricorrente e spese ricorrenti. La spesa di personale è una spesa che si consolida nel tempo, un corretto equilibrio di bilancio dovrebbe essere impostato sulla totale copertura delle spese ricorrenti con le entrate ricorrenti. Alcune norme aiutano a individuare le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti, in particolare: l’allegato 7 al Dlgs 118/2011, il quale indica al punto 1, lettera g), la distinzione tra entrata e spesa ricorrente e non ricorrente; il successivo punto 5 dell’allegato 7 elenca quali sono in «in ogni caso» le tipologie di entrate e di spese da considerarsi «non ricorrenti», e ancora il principio contabile 4/1 al punto 9.11.3, ribadendone l’elencazione e la distinzione, indica che la nota integrativa allegata al bilancio di previsione analizza l’articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti e, infine, l’allegato n. 12/2 al Dlgs 118/2011 – Entrate per titoli, tipologie e categorie – tra le previsioni triennali di competenza prevede una colonna specifica per le entrate non ricorrenti. In sintesi, la distinzione delle entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, si concretizza a seconda che queste si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi. È definita «a regime», infatti, un’entrata che è presente con continuità per almeno cinque esercizi, per importi costanti nel tempo. Occorre includere tra le entrate «non ricorrenti» anche quelle presenti «a regime» nei bilanci dell’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nell’ultimo quinquennio. In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando non superano questo importo e non ricorrenti quando lo superano. Assodato l’equilibrio fra entrate e spese a carattere ricorrente, lo stato di salute finanziaria dell’ente può essere, ulteriormente, indagato sulla base di tre gruppi di indicatori che, pur provenendo da fonti diverse, consentono all’organo di revisione di rilevare eventuali aspetti critici, e cioè: i parametri obiettivi fissati con decreto del ministero dell’Interno (in base all’articolo 242 del Tuel) che individuano gli enti strutturalmente deficitari, gli indicatori Istat elaborati nel quadro delle statistiche sulle amministrazioni pubbliche e gli indicatori contenuti nel piano degli indicatori Arconet emanati in base all’articolo 18-bis del Dlgs 118/2011. Gli indicatori consentono di analizzare la gestione dell’ente locale, evidenziando i parametri di criticità specifici e consentendo anche di evidenziare in anticipo situazioni di potenziale disequilibrio, rivelandosi di fatto uno strumento in grado di rilevare l’andamento contabile e gestionale dell’ente.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


https://www.bilancioecontabilita.it