MAGGIOLI EDITORE - Bilancio e contabilità


Rinegoziazione dei mutui Cdp, doppia via per il bilancio

di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

Terminate le prime due fasi della complessa operazione di rinegoziazione dei mutui, ora gli enti attendono il perfezionamento del contratto da parte della Cassa depositi e prestiti. Entro il 19 giugno l’istituto dovrà restituire la proposta contrattuale e l’ elenco dei prestiti debitamente sottoscritto. Solo da quel momento le obbligazioni giuridiche potranno considerarsi validamente concluse e idonee a produrre tutti i loro effetti, anche ai fini contabili. Quali operazioni contabili si dovranno porre in essere alla luce delle nuove condizioni di rimborso dei prestiti, rinegoziati secondo la circolare n. 1300/2020? Per chi ha già approvato il bilancio, occorrerà disporre la variazione necessaria ad adeguare le previsioni del 2020-2022 mentre per chi è ancora in esercizio provvisorio, il nuovo bilancio di previsione dovrà essere predisposto già considerando gli effetti della rinegoziazione. Le regole previste dal principio contabile Il punto 3.22 del principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, prevede che, in caso rinegoziazione di un finanziamento attraverso l’estinzione anticipata o la ristrutturazione del debito, l’ente debba: a) prevedere in parte spesa (titolo IV) il rimborso dell’intero debito residuo; b) iscrivere in entrata (titolo VI) le previsioni per l’accensione dei nuovi prestiti; c) iscrivere altresì in spesa le somme necessarie al pagamento delle rate di rimborso dei mutui rinegoziati. Dopodiché dovrebbe procedere alla: a) cancellazione degli impegni riguardanti il rimborso dei prestiti, sia per la quota capitale che per la quota interessi, già registrati e imputati agli esercizi previsti dal piano di ammortamento in essere; b) assunzione sul bilancio dell’esercizio 2020 dell’impegno di spesa al Titolo IV “Rimborso di prestiti” connessa all’estinzione dei vecchi prestiti rinegoziati; c) assunzione sul bilancio dell’esercizio 2020 dell’accertamento di entrata al Titolo VI «Assunzione di prestiti» connessa alla accensione dei nuovi prestiti; d) regolazione contabile delle operazioni di cui ai punti b) e c) mediante emissione di mandato sul capitolo riguardante il rimborso dei prestiti estinti anticipatamente e reversale di incasso sul capitolo dell’accensione di prestiti; e) registrazione degli impegni riguardanti il nuovo finanziamento, distintamente per la quota capitale e interessi, secondo il piano di ammortamento trasmesso da Cdp in sede di perfezionamento del contratto. La rinegoziazione della Cassa depositi e prestiti Le regole appena esposte valgono senza dubbio per tutte le rinegoziazioni in cui vi è una modifica della controparte contrattuale, una ristrutturazione del debito e la conseguente estinzione del vecchio prestito. L’operazione attivata dalla Cassa depositi e prestiti con la circolare n. 1300/2020 e disposta in base all’articolo 5, comma 6, del Dl 444/1995, tuttavia, non possiede queste caratteristiche in quanto: – l’operazione non si sostanzia nella estinzione dei vecchi prestiti ma solo nella sottoscrizione di un nuovo contratto che incide sul tasso di interesse e sulla durata; – non vi è novazione del mutuo e del rapporto contrattuale sottostante, come chiarito dalla stessa circolare e dalle Faq aggiornate; – non muta il soggetto contraente. La particolarità dell’operazione è che, sebbene non sia prevista l’estinzione e la riassunzione del debito, viene comunque garantita l’invarianza finanziaria, come previsto dall’articolo 41 della legge 448/2001. Inoltre, l’istituto richiede comunque il rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 204 del Tuel per l’assunzione di nuovi prestiti. Nonostante la natura “ibrida” della rinegoziazione, la soluzione più corretta appare quella di variare solamente i capitoli di spesa dedicati al rimborso della quota capitale e interessi del bilancio 2020-2022, senza rilevare l’assunzione del nuovo debito e l’estinzione del vecchio debito. Si ricorda che fino al 2023 i risparmi potranno essere utilizzati per finanziare spesa corrente come pure spesa di investimento nonché coprire le minori entrate (articolo 7, comma 2, del Dl 78/2015). Nel caso invece di semplice sospensione della quota capitale dei mutui (come previsto per i mutui Mef, i mutui contratti con istituti privati e con quelli del Credito sportivo), non configurandosi alcuna rinegoziazione delle clausole contrattuali, sarà sufficiente adeguare la spesa iscritta al titolo IV ed al titolo I, senza alcuna contabilizzazione di nuovo mutuo.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.


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